venerdì, 25 luglio 2025 | 12:32

Disciplina IVA: operazioni effettuate da una stabile organizzazione italiana

Forniti chiarimenti in merito agli obblighi IVA della stabile organizzazione nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia (AdE - risposta 24 luglio 2025 n. 193)

Disciplina IVA: operazioni effettuate da una stabile organizzazione italiana

Forniti chiarimenti in merito agli obblighi IVA della stabile organizzazione nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia (AdE - risposta 24 luglio 2025 n. 193)

Una società stabilita in un Paese UE, appartenente al Gruppo Beta e attiva nel settore del commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, ha presentato, tramite la propria stabile organizzazione italiana, istanza di interpello al fine di ottenere un parere circa l'eventuale coinvolgimento della predetta stabile organizzazione nelle operazioni di acquisto e vendita dei prodotti di pertinenza del segmento Gamma (comprendente le aree di business Delta, Delta 1 e Delta 2).

A seguito di una riorganizzazione della struttura operativa del Gruppo, la Casa madre espone un dubbio interpretativo in merito al proprio intervento ai fini Iva nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia e agli adempimenti a cui è tenuta.

La stabile organizzazione, pur non avendo una autonomia giuridica distinta dalla casa madre, assume, tuttavia, una soggettività propria per le operazioni attive e passive, ad essa direttamente imputabili, poste in essere nei confronti di soggetti terzi (art. 7, co. 1, lett. d), Decreto IVA).

In particolare, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti (art. 17, co. 2, Decreto IVA). Tuttavia, il co. 4 del citato art. 17 prevede la non applicazione di tali disposizioni per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Quest'ultima disposizione si collega al dettato dell'art. 192-bis della direttiva IVA che stabilisce che quando un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro in cui ha una stabile organizzazione e tale stabile organizzazione non interviene nella cessione/prestazione, il soggetto passivo è considerato non stabilito in tale Stato membro. Inoltre, vengono individuate due condizioni in presenza delle quali può ritenersi che la stabile organizzazione intervenga in una operazione commerciale (art. 53 del Regolamento (UE) n. 282/2011):

- la stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo risulta caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa;

- se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate ritiene qualificante il ruolo esercitato dalla stabile organizzazione italiana nella finalizzazione delle operazioni di cessione dei prodotti, di proprietà della Casa madre, delle divisioni Delta e Delta 1 (incluso il segmento X 1) effettuate nei confronti di clienti italiani. A tal fine, assumono rilievo molteplici elementi, tra cui: l'autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela, ivi compresa la facoltà di preparare e presentare proposte contrattuali senza ulteriori revisioni da parte del settore competente; la discrezionalità, sia pure in linea con il piano di campagna/attività EMEA, nella pianificazione e realizzazione di attività di marketing; la gestione e coordinamento delle attività pre e post-vendita all'interno dell'organizzazione nonché definizione delle strategie di crescita all'interno della divisione; l'autorizzazione di prezzi e sconti.

Sussistendo, pertanto, la condizione della partecipazione della stabile organizzazione italiana alle operazioni di vendita in esame, essa effettuerà un acquisto intracomunitario nei confronti della Casa madre e adempirà i relativi obblighi impositivi mediante il meccanismo del reverse charge. Inoltre, la stabile organizzazione italiana provvederà a: integrare e registrare le fatture di vendita emesse dalla Casa madre ed eseguire gli adempimenti relativi alla compilazione e presentazione dei modelli Intrastat; emettere fatture elettroniche per le cessioni domestiche effettuate nei confronti degli acquirenti finali dei beni inviati direttamente in Italia dalla Casa madre.

Al contrario, viene esclusa la riconducibilità alla stabile organizzazione italiana delle attività relative all'area X2 in quanto di esclusiva pertinenza della Casa madre la quale provvederà a fatturare direttamente ai clienti italiani le cessioni dei beni relative al predetto segmento. Analogamente, con riguardo agli acquisti di beni inerenti all'area Delta e Delta 1 (incluso il ramo X1) effettuati, grazie all'attività negoziale condotta esclusivamente dalla Casa madre presso fornitori nazionali ed extra-UE, non si ritengono integrate le condizioni normativamente previste per considerare qualificante l'intervento della stabile organizzazione italiana nelle predette operazioni commerciali.

Da ciò consegue che, in assenza di coinvolgimento della stabile organizzazione italiana, gli acquisti da fornitori nazionali e le importazioni di beni relativi all'area Delta e Delta 1 (inclusi i rami X1 e X2), trasportati direttamente dal cedente al cliente finale in Italia, siano imputabili direttamente alla Casa madre.

Con riferimento agli adempimenti IVA, dette operazioni devono essere distinte da quelle riferite alla partita IVA della stabile organizzazione italiana, annotandole separatamente nei registri sezionali e in un apposito modulo separato della dichiarazione annuale. L'imposta emergente dalle fatture di acquisto concorrerà, unitamente all'IVA a credito o a debito relativa alle operazioni in cui la stabile organizzazione italiana interviene, a determinare il risultato emergente dalla liquidazione periodica.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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