Scioglimento automatico delle cooperative: illegittima la norma sanzionatoria
Con la sentenza n. 116 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 12, co. 3, secondo periodo, DLgs n. 220/2002, laddove prevede lo scioglimento automatico delle cooperative che si sottraggono alla vigilanza, senza prima disporre la nomina di un commissario ad acta
Scioglimento automatico delle cooperative: illegittima la norma sanzionatoria
Con la sentenza n. 116 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 12, co. 3, secondo periodo, DLgs n. 220/2002, laddove prevede lo scioglimento automatico delle cooperative che si sottraggono alla vigilanza, senza prima disporre la nomina di un commissario ad acta
La Corte Costituzionale è intervenuta sul meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 12, co. 3, secondo periodo, DLgs. n. 220/2002, in materia di vigilanza sulle società cooperative, ritenendo costituzionalmente illegittimo – per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – l'automatico scioglimento dell’ente che si sottrae all’attività di vigilanza.
In particolare, la norma censurata dispone che le cooperative che non ottemperano agli obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza siano automaticamente sciolte con obbligo di devoluzione del patrimonio, senza possibilità di sanatoria e senza il previo intervento di un commissario che si sostituisca temporaneamente agli organi inadempienti per il compimento degli adempimenti necessari.
La Consulta ha ritenuto tale automatismo sanzionatorio in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dagli artt. 3 e 45 Cost.. La misura si rivela eccessiva e non bilanciata, poiché priva la cooperativa di qualsiasi strumento di recupero e incide drasticamente su diritti e interessi dei soci, oltre che sulla finalità solidaristica dell’ente. La Corte ha sottolineato che l’ordinamento prevede già strumenti meno invasivi, come appunto la nomina di un commissario ad acta, che possono garantire il corretto svolgimento della vigilanza senza giungere immediatamente alla dissoluzione dell’ente.
Con questa decisione, la Corte ha stabilito che lo scioglimento può essere considerato legittimo solo dopo che siano stati esperiti altri strumenti correttivi, quali la sostituzione degli organi inadempienti da parte di un commissario, limitatamente al compimento degli atti necessari a ripristinare la regolarità.
di Anna Russo
Fonte normativa
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