giovedì, 24 luglio 2025 | 11:17

Ddl Decreto fiscale: interpretazione autentica in materia di definizione agevolata

Novità in arrivo sulla disciplina della definizione agevolata (art. 12-bis, DL 17 giugno 2025 n. 84)

Ddl Decreto fiscale: interpretazione autentica in materia di definizione agevolata

Novità in arrivo sulla disciplina della definizione agevolata (art. 12-bis, DL 17 giugno 2025 n. 84)

La Commissione Finanze della Camera ha approvato l'emendamento del Governo al Ddl di conversione del DL 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le modifiche apportate in sede referente, si rileva preliminarmente l'introduzione di un'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 236, L 29 dicembre 2022 n. 197, in materia di definizione agevolata (art. 12-bis, inserito in sede referente).

In particolare, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in caso contrario, dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione o di riammissione alla definizione agevolata, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Si dispone altresì che l’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

L’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere è, quindi, subordinata:

- all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata;

- alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati della prima o unica rata.

Diversamente, l'art. 1, co. 236, L n. 197/2022, prevede che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il debitore indichi l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Inoltre, l’art. 3-bis del DL n. 202/2024 reca la disciplina di riammissione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, co. da 231 a 252, L n. 197/2022 mediante dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2025.

In sostanza, l’estinzione del processo, in base alle norme vigenti, è subordinata:

- all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata;

- alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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