Corte costituzionale: congedo di paternità obbligatorio anche alla madre intenzionale
Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (Corte costituzionale – sentenza 21 luglio 2025 n. 115)
Corte costituzionale: congedo di paternità obbligatorio anche alla madre intenzionale
Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (Corte costituzionale – sentenza 21 luglio 2025 n. 115)
La Corte d’appello di Brescia, sezione lavoro, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori dai registri dello stato civile.
Il giudice a quo, in particolare, denunciava la violazione del parametro interno fondato sul principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., evidenziando che la situazione della madre intenzionale, «secondo genitore» all’interno di una coppia di donne iscritte nei registri dello stato civile come genitori di un minore, e quella del «padre» in una coppia di genitori formata da persone di genere diverso, sarebbero equivalenti in termini di assunzione di responsabilità, di condivisione di un progetto di vita familiare, di esigenza di armonizzare tempi di lavoro nella necessità di promuovere una relazione stabile con il figlio appena nato. Tuttavia tali situazioni riceverebbero un trattamento differenziato.
Da qui il sollevato dubbio di illegittimità costituzionale sul diritto al congedo obbligatorio delle coppie di genitori lavoratori dello stesso sesso che, composte da due donne e riconosciute come tali nei registri dello stato civile, sono trattate in modo diseguale rispetto a coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso, pur nell’indifferenza degli obblighi di cura del figlio minore, e dei diritti che ne derivano, rispetto al genere.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sollevata, sottolineando che, pacifico l’interesse del minore nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure – la madre biologica e quella intenzionale che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all’estero - deve ritenersi costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 3 Cost., l’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità. Tale esclusione determina, difatti, un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.
Viene in rilievo, con riguardo alla provvidenza in questione, l’ esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale.
In questo assetto relazionale, come posto in evidenza dalla Consulta, è quindi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne.
Nei termini della questione posta, che muove dal riconoscimento di compiti differenziati delle due figure della madre e del padre in un sistema assistenziale obbligatorio strutturato sulla infungibilità dei ruoli, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.
Sulla base di tali presupposti la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non prevede che il periodo di congedo obbligatorio di dieci giorni lavorativi spetti anche a una lavoratrice secondo genitore in una coppia di genitori composta da due donne, risultanti dai registri dello stato civile.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa