Accordo per le emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Adottato il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” (MLPS - dm 9 luglio 2025 n. 95)
Accordo per le emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Adottato il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” (MLPS - dm 9 luglio 2025 n. 95)
I datori di lavoro trasmettono alla sede dell'INPS territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
Gli stessi datori, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, si riferiscono agli accordi attuativi del protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.
La valutazione del rischio deve, pertanto, includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto in materia di microclima.
In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che possono diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.
Il protocollo quadro intende valorizzare le iniziative (anche contrattuali) già assunte in sede nazionale di categoria, territorio o azienda.
Tra i possibili temi di intervento:
1. Informazione/formazione
2. Sorveglianza sanitaria
3. Abbigliamento/indumenti/dpi
4. Riorganizzazione turni e orari di lavoro
In relazione all’adozione degli accordi attuativi del protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, possono essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.
di Francesca Esposito
Fonte normativa