martedì, 22 luglio 2025 | 11:42

CCNL Commercio Confcommercio: Una Tantum a luglio

Spetta, con la mensilità del mese di luglio 2025, la seconda e ultima tranche di una tantum i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

CCNL Commercio Confcommercio: Una Tantum a luglio

Spetta, con la mensilità del mese di luglio 2025, la seconda e ultima tranche di una tantum i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi

Le Parti firmatarie hanno previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo (22 marzo 2024), la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo "una tantum" pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.

Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, è stato determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" di cui sopra è stato suddiviso in due rate, la prima rata di 175 euro erogata con la retribuzione di luglio 2024, la seconda rata di 175 euro da erogare con la retribuzione di luglio 2025.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo viene erogato l'importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Vedi tabella

Livello

Importo Luglio 2025

1

273,67

2

236,73

3

202,34

4

175,00

QUADRO

303,81

5

158,11

6

141,95

7

121,53

VENDITORE CATEGORIA 1

165,20

VENDITORE CATEGORIA 2

138,69

L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo indicato.

L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" sopra indicato non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi erogati dal 1° gennaio 2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza.

Con l'erogazione dell’importo forfettario aggiuntivo "una tantum” e tenuto conto di quanto previsto dal protocollo 12 dicembre 2022, le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all’intero periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2020 - 31 marzo 2023). a qualsivoglia titolo.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale