martedì, 22 luglio 2025 | 10:45

Entrate: regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria

Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale (AdE - risposta 21 luglio 2025 n. 190)

Entrate: regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria

Forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale (AdE - risposta 21 luglio 2025 n. 190)

Il caso

Nel caso di specie, un iscritto ad una Cassa di assistenza di un gruppo bancario, in qualità di coniuge superstite di un dipendente dell'istituto, ha dichiarato di aver versato i contributi per la copertura assicurativa sanitaria e l'assistenza aggiuntiva.

Il contribuente precisa che il suo trattamento pensionistico è composto sia dalla pensione da lui maturata, sia dalla pensione di reversibilità del coniuge defunto. Inoltre, il coniuge, in quanto iscritto alla Cassa in qualità di dipendente dell'istituto bancario, si è avvalso delle disposizioni di cui all'art. 51, co. 2 lett. a), TUIR.

Ciò premesso, l'Istante chiede se i contributi versati alla Cassa per la copertura assicurativa sanitaria e assistenza aggiuntiva nonché per le prestazioni erogate in favore di suo figlio non fiscalmente a carico siano deducibili dal proprio reddito di pensionata.

Il quadro normativo

L'art. 51, co. 2 lett. a), TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. e-ter. Quest'ultima disposizione include tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi. In questo caso, ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51, co. 2, lett. a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Le due disposizioni sopra citate, adottate con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, riguardano ambiti applicativi diversi consentendo ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. e-ter) del TUIR, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai predetti fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, mentre, i contributi previdenziali e assistenziali nonché i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale richiamati dall'art. 51, co. 2, lett. a) del TUIR non concorrono (nei limiti ivi indicati) al reddito di lavoro dipendente.

La differenza tra i fondi sanitari integrativi e gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale consiste proprio nel fatto che i primi sono finalizzati all'erogazione di prestazioni non comprese nei livelli essenziali di assistenza, mentre i secondi possono finanziare anche prestazioni sostitutive rispetto a quelle già erogate dal Servizio sanitario nazionale.

In relazione a quest'ultimi, come chiarito con la circolare del 12 giugno 2002 n. 50/E e la risoluzione del 2 agosto 2016 n. 65/E, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, sempreché siano versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

In base alla documentazione prodotta, la Cassa appare, dunque, riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all'art. 51, co. 2, lett. a), del TUIR e, pertanto, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione.

I contributi per l'assistenza sanitaria che l'iscritto versa alla Cassa in qualità di coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono, ai sensi del citato art. 51, co. 2, lett. a, del TUIR alla formazione del reddito di pensione.

Qualora il sostituto non abbia tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dall'Istante in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 - Altri oneri deducibili, cod. '21'.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

Approfondimento