lunedì, 21 luglio 2025 | 12:44

Nuova classificazione ATECO 2025: cosa deve fare il contribuente

In arrivo i chiarimenti in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d'imposta 2024 (AdE - circolare 18 luglio 2025 n. 11/E)

Nuova classificazione ATECO 2025: cosa deve fare il contribuente

In arrivo i chiarimenti in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d'imposta 2024 (AdE - circolare 18 luglio 2025 n. 11/E)

La nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 .

La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, a partire dal 1° aprile 2025, è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

La classificazione ATECO 2025, in linea con quanto effettuato a livello europeo per la classificazione NACE, ha introdotto significative modifiche rispetto alla versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione (sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie).

L'adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi impatti sugli ISA.

In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d'imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione. Al riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica, è stata resa disponibile dall'Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO 2025.

L'introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione (articolo 9-bis, comma 2, del Decreto ISA), rendendo necessaria un'attività di aggiornamento straordinaria.

In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio.

In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO2025, il “canale di vendita" (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. È stata, infatti, adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti.

Ciò ha determinato l'eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l'inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini.

Parimenti, è stato oggetto di revisione anticipata anche l'ISA DG61U “Intermediari del commercio”, anch'esso approvato con DM 18 marzo 2024.

Nell'ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze (DM 31 marzo 2025), sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.

Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2024, nonchè l'introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.

Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E - Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per il periodo d'imposta 2024.

L'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati relativi all'attività svolta.

Tuttavia, poichè la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l'attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:

- la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;

- ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

Nell'ottica di proseguire nel processo di semplificazione dell'adempimento dichiarativo è continuata l'attività finalizzata a rendere disponibili ai contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici.

Tale processo opera attraverso un'attività di progressiva:

- riduzione/eliminazione dell'utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;

- messa in disponibilità agli operatori economici, nell'area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell'Agenzia che risultino utili per l'adempimento correlato agli ISA.

Si evidenzia che, con riferimento agli ISA in applicazione al periodo d'imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23 ISA, l'informazione relativa all'“Anno di inizio attività”. Tale informazione, poichè risulta nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, è presente tra i dati che vengono forniti ai contribuenti nel set di “variabili precalcolate” rilevanti ai fini del calcolo degli ISA e può essere sempre modificata in sede di compilazione del software “IltuoISA”.

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al periodo d'imposta 2024, si raccomanda di procedere sempre all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili precalcolate”) e importarli nel software di compilazione degli ISA, ai fini della corretta applicazione degli stessi ISA.

Al riguardo, appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.

Si evidenzia, altresì, che tali indicazioni non si rendono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 e che per dette annualità restano tenuti:

a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

b) alla presentazione dei modelli ISA.

Per tali contribuenti, ancorchè rilevi l'esclusione dall'applicazione degli ISA e l'obbligo di sola presentazione del modello, sarà comunque necessario procedere all'acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive.

La corretta determinazione di detta base dati garantirà anche l'adeguata costruzione della metodologia del CPB, sulla base della quale saranno formulate le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell'istituto.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Approfondimento