venerdì, 18 luglio 2025 | 12:00

Mancata lettura della contestazione disciplinare: nulla la sanzione

Annullata la multa irrogata dalla società datrice di lavoro che non ha provato di aver dato lettura della lettera di contestazione che il lavoratore si era rifiutato di ricevere (Tribunale Catania – sentenza 24 giugno 2025 n. 2707, sez. lav.)

Mancata lettura della contestazione disciplinare: nulla la sanzione

Annullata la multa irrogata dalla società datrice di lavoro che non ha provato di aver dato lettura della lettera di contestazione che il lavoratore si era rifiutato di ricevere (Tribunale Catania – sentenza 24 giugno 2025 n. 2707, sez. lav.)


Il caso

Un lavoratore, con mansioni di autista- operaio addetto alla raccolta dei rifiuti, impugnava la sanzione disciplinare irrogatagli dalla società datrice di lavoro, consistente nella multa di 2 ore della retribuzione con addebito della responsabilità di aver causato danni al mezzo aziendale utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il dipendente, in particolare, lamentava l’illegittimità della sanzione, sostenendo che, a seguito del suo rifiuto di ricevere la comunicazione della lettera di contestazione, la mancata notifica a mezzo raccomandata a/r della predetta lettera e del successivo provvedimento disciplinare avessero leso il suo diritto di difesa.
La società, di contro, rappresentava la legittimità della sanzione disciplinare impugnata, sul presupposto che la contestazione di addebito fosse stata espressamente letta al lavoratore dal delegato aziendale alla presenza di altri dipendenti. Ad avviso della datrice di lavoro, inoltre, il rifiuto del dipendente a ricevere brevi manu la contestazione di addebito disciplinare si era posta finanche in contrasto con i principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro; a riguardo la società ha, altresì, richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la lettera di contestazione di addebito disciplinare consegnata brevi manu al dipendente deve intendersi come concretamente notificata, anche qualora il dipendente si rifiuti di riceverla, nel caso in cui il datore di lavoro, o un suo delegato, ne legga il contenuto.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso del lavoratore, rilevando, preliminarmente, che, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto.Tuttavia deve ritenersi illegittima la sanzione comminata da una società nei confronti di un proprio dipendente nel caso in cui all’esito dell’istruttoria non emerga che, a fronte del rifiuto del lavoratore di ricevere un atto unilaterale recettizio qual è la lettera di contestazione disciplinare, si sia proceduto all’apertura della busta da consegnare o si sia tentato, quantomeno, di leggerne il contenuto da parte dell’impiegato addetto alla consegna, cosa che avrebbe consentito al lavoratore di conoscere l’oggetto della comunicazione.
Ebbene, nel caso di specie la società non aveva dimostrato che, a fronte del rifiuto opposto dal lavoratore di ricevere la comunicazione della lettera di contestazione, l’impiegato addetto alla consegna avesse letto (o, quantomeno, avesse tentato di leggere) il contenuto della stessa. Per altro verso, dalla documentazione in atti era emerso che la contestazione fosse stata firmata dall’Amministratore unico della società ma non recasse la firma “per consegna, visione ed accettazione” del dipendente, né risultava a quest’ultimo inviata a mezzo raccomandata a/r o altrimenti comunicata.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale, ritenendo non raggiunta la prova in ordine alla lettura (o al tentativo di lettura) della lettera di contestazione da parte dell’impiegato addetto alla consegna, ha annullato la sanzione disciplinare e riconosciuto il diritto del lavoratore alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione per le due ore di sospensione.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa