Giornalisti: comunicazione reddituale Inpgi
La comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2024 deve essere trasmessa all’Inpgi entro il 30 settembre 2025. La procedura di presentazione della comunicazione è attiva dal 17 luglio 2025. (INPGI – Circolare 16 luglio 2025, n. 5)
Giornalisti: comunicazione reddituale Inpgi
La comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2024 deve essere trasmessa all’Inpgi entro il 30 settembre 2025. La procedura di presentazione della comunicazione è attiva dal 17 luglio 2025. (INPGI – Circolare 16 luglio 2025, n. 5)
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che nel 2024 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
- libero-professionale con Partita IVA;
- con ritenuta di acconto;
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- mediante cessione di diritto d’autore.
Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2024. In tal caso, il giornalista interessato - pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo - può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2024, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2024.
Coloro i quali hanno cessato lo svolgimento dell’attività giornalistica libero professionale entro il 31/12/2023 possono sospendere gli adempimenti contributivi INPGI per l’anno 2024 e seguenti, compilando ed inoltrando all’INPGI l’apposito modulo di cessazione attività. In tal caso, l’inoltro di tale comunicazione entro il 30/09/2025 esonera il giornalista dall’invio della comunicazione reddituale .
Non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: Dichiarazione di attività).
La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre 2025.
Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi tramite SPID o CIE, collegandosi al sito https://denunciags.inpgi.it/.
La procedura è attiva dalle ore 10,00 del giorno 17 luglio 2025, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00; il giorno 30/09/2025 il servizio sarà attivo fino alle ore 24.00.
La comunicazione presentata oltre il 30 settembre 2025 si considera valida, ma comporta l'addebito di un'apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.
Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 12% del reddito minimo, che per l'anno 2024 è pari a 18.415,00 euro. Per i titolari di trattamento pensionistico diretto la predetta aliquota è ridotta al 6%.
In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indica, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
L’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025. Tuttavia, in fase di inserimento dei dati reddituali, è possibile richiedere che il pagamento sia dilazionato in 3 rate mensili, a partire sempre dal 31/10/2025.
Modalità di compilazione della comunicazione reddituale
I dati anagrafici (Quadro “A”) sono precompilati. Quindi, nel caso in cui gli stessi risultino variati è necessario darne tempestiva comunicazione all’Istituto, compilando il modulo online, presente nell’Area riservata del sito Area Iscritti.
Per il Reddito Netto (Quadro “B” - Rigo B1) occorre riportare l'importo indicato nella dichiarazione dei redditi ai seguenti righi in relazione alla natura del reddito (Dichiarazione Redditi PF/2025: RE23, RL32, RL19, RH15, differenza tra LM6 e LM9, differenza tra LM 34 e LM37; Dichiarazione dei redditi 730/2025: rigo 5 del prospetto di liquidazione).
Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi derivanti da attività diversa da quella giornalistica.
Nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere indicato comunque il valore numerico 0 (zero).
Nel caso in cui il reddito netto risultasse superiore al massimale, fissato per l’anno 2024 a € 119.650,00, il contributo soggettivo verrà comunque calcolato considerando tale importo massimo imponibile;
Nel caso in cui eventuali compensi per attività di Co.Co.Co. già assoggettati a contribuzione INPGI risultassero uguali o superiori al massimale, va comunque dichiarato il reddito da attività libero professionale, a prescindere dall’entità dello stesso. In tal caso sono dovuti esclusivamente il contributo di maternità ed il contributo integrativo del 4% calcolato su tutti i corrispettivi lordi derivanti da attività libero professionale.
Per il Reddito Lordo (Quadro “B” - Rigo B2) occorre riportare l'importo indicato nella dichiarazione dei redditi ai seguenti righi in relazione alla natura del reddito (Dichiarazione Redditi PF/2025: RE6, RL25, RL15, LM2, LM22; Dichiarazione Redditi SP/2025: RE6; Dichiarazione dei redditi 730/2025: D3 e D5).
Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi derivanti da attività diversa da quella giornalistica.
Nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere indicato comunque il valore numerico 0 (zero);
Coloro i quali non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno sommare gli imponibili di ciascuna certificazione (CU 2025) riferita ad attività autonoma (esclusi i redditi da co.co.co.) e rilasciata dai committenti ai fini della determinazione del reddito netto e del reddito lordo.
I giornalisti interessati ad incrementare il proprio montante contributivo devono compilare il Quadro “C” - contributo aggiuntivo, indicando l’importo di contribuzione che si intende versare in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, con un minimo del 5% del reddito netto.
I giornalisti iscritti che non abbiano conseguito alcun reddito riconducibile ad attività giornalistica autonoma devono compilare il Quadro “D” - assenza di reddito, specificando se sia stata versata o meno la contribuzione minima; nel caso in cui non sia stata versata è possibile avvalersi della facoltà di sospendere - limitatamente al 2024 - l’iscrizione all’INPGI, senza alcun obbligo di versamento.
Nel Quadro “E” - modalità di versamento, deve essere indicata la scelta per il pagamento dei contributi dovuti in un'unica soluzione o in 3 rate mensili.
Al termine della compilazione la procedura rilascia un resoconto ed i fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che devono essere riportati per la corretta compilazione ed il pagamento.
Il resoconto ha valore di attestato di avvenuta presentazione, quindi è importante stamparlo e conservarlo.
In alternativa al modello F24, il pagamento può essere effettuato anche mediante bonifico.
di Ciro Banco
Fonte Normativa