IVA: aliquota applicabile alle riparazioni di protesi acustiche
Il Fisco ritiene che alle prestazioni di riparazione destinate a persone con disabilità uditiva sia applicabile l'Iva nella misura ordinaria del 22%
IVA: aliquota applicabile alle riparazioni di protesi acustiche
Il Fisco ritiene che alle prestazioni di riparazione destinate a persone con disabilità uditiva sia applicabile l'Iva nella misura ordinaria del 22%
Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate il numero 30) della Tabella A, parte seconda, allegata al Decreto IVA (DPR 26 ottobre 1972 n. 633) prevede l'aliquota Iva ridotta al 4% per le cessioni di "apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi" e il successivo numero 41 quater) stabilisce in generale l'applicabilità della medesima aliquota ridotta per le cessioni di ''protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti". La citata Tabella A, parte seconda allegata, al d.P.R n. 633 del 1972 non prevede alcuna voce nella quale sia possibile ricomprendere le riparazioni delle protesi in argomento.
Le richiamate disposizioni fanno riferimento alla sola ''cessione" degli apparecchi in esame senza operare alcun richiamo alle prestazioni di riparazioni ad essi relative.
Al riguardo, con la circolare 24 dicembre 1987, n, 87 è stato chiarito che l'operazione di riparazione di protesi acustiche configura una prestazione di servizio, soggetta al tributo nella misura ordinaria.
Del resto, seppure con riguardo alle spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, con la risoluzione 17 settembre 2002, n. 306/E è stato precisato che «l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere, ma solo sulle prestazioni rese dalle officine per l'adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l'adattamento stesso», in quanto è esclusivamente a tali prestazioni di adattamento che fa riferimento il n. 31 della richiamata Tabella.
Deve inoltre escludersi che le prestazioni di riparazione in esame possano rientrare nella previsione dell'articolo 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale stabilisce che «Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili».
In diversi precedenti documenti di prassi, è stato evidenziato che la finalità della predetta disposizione è quella di evitare l'applicazione di aliquote diverse a seconda che un bene sia ''acquisito" a seguito di un contratto d'opera, d'appalto o simili, ovvero di compravendita. Alla realizzazione del bene su commessa si applica, infatti, la medesima aliquota applicabile nell'ipotesi di acquisizione del bene sul mercato (AdE - risoluzione 31 gennaio 2002, n. 33/E).
Con la circolare 6 dicembre 1975, n. 43 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione in esame, precisando che rientrano nel concetto di "produzione" previsto dall'articolo 16, comma 3, tutte le lavorazioni dei beni, compreso il montaggio, l'assiemaggio, e l'adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le modificazioni, con esclusione soltanto delle operazioni di riparazione per le quali in nessun caso si verificano i presupposti voluti dalla legge.
La prestazione di riparazione attiene, infatti, ad una fase successiva alla "produzione" del bene.
In conclusione, le prestazioni di riparazione destinate a persone con disabilità uditiva sia applicabile l'Iva nella misura ordinaria del 22%.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa