mercoledì, 16 luglio 2025 | 10:32

Pensione con sistema contributivo: condizioni di validità del diritto di opzione

L’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall'interessato all'Ente previdenziale che non può essere sostituita dalla comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro (Cassazione – sentenza 30 giugno 2025 n. 17703, sez. lav.)

Pensione con sistema contributivo: condizioni di validità del diritto di opzione

L’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall'interessato all'Ente previdenziale che non può essere sostituita dalla comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro (Cassazione – sentenza 30 giugno 2025 n. 17703, sez. lav.)

Il caso

La Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia del Tribunale, rigettava il ricorso proposto avverso un avviso dell'Inps per il recupero dei contributi da eccedenza del massimale ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 sul rilievo che, in relazione agli anni in contestazione, il dipendente della società, per il quale era stato rilevato il minore versamento, non aveva formulato direttamente all'INPS l'opzione di cui all'art. 1, comma 23, che, invece, inerente al rapporto previdenziale tra lavoratore e Ente previdenziale, doveva essere espressamente effettuata dal primo al secondo e non poteva essere surrogata dalla comunicazione Uniemens del datore di lavoro.
Per la cassazione della decisione, la società ha proposto ricorso, lamentando che la sentenza impugnata avesse errato nel ritenere le denunce obbligatorie del datore di lavoro, intermediario ex lege, ininfluente adempimento ai fini dell'efficace notizia dell'opzione del lavoratore e della correttezza contributiva.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ricordando che l'opzione di cui all'art. 1, co. 23, L n. 335 del 1995 è un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Con l'opzione, l'interessato manifesta la volontà di preferire, quale criterio per la liquidazione della pensione, le regole del sistema contributivo. Essa, dunque, integra un diritto potestativo del lavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale, tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo, e, in via conseguenziale, su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, per la corrispondente previsione di un massimale.
La portata della scelta, i riflessi, anche di natura pubblicistica, e le connesse esigenze di certezza impongono, dunque, di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale, nella cui sfera giuridica è destinata a produrre i suoi effetti.
Si tratta di oneri proporzionati alla rilevanza dell'atto, funzionali allo stesso e compatibili - quanto alla necessità di forma scritta - con una deroga al generale principio di libertà delle forme degli atti.
A riguardo il Collegio ha precisato che è vero che le norme che disciplinano l'istituto fanno riferimento unicamente ad un'opzione da parte del lavoratore, senza ulteriori indicazioni circa le modalità attraverso le quali la stessa debba essere formulata, tuttavia, forma e modi dell'opzione sono connaturali alla natura e agli effetti propri dell'atto in questione.
Da tanto consegue che le indicate modalità di forma non sono surrogabili dalla comunicazione mensile datoriale dei flussi cd. Uniemens, così come erroneamente asserito dalla società datrice di lavoro nel caso sottoposto ad esame.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, co. 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall'interessato all'Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa