mercoledì, 16 luglio 2025 | 11:35

Premi sportivi equestri: il trattamento fiscale tra ritenute, soggetti coinvolti e regole IVA

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai premi in denaro erogati in occasione di manifestazioni sportive equestri nazionali e internazionali. Il documento si sofferma in particolare sulle modalità di tassazione in relazione alla natura del soggetto erogante e alla qualifica del beneficiario (AdE - risposta 15 luglio 2025, n. 9)

Premi sportivi equestri: il trattamento fiscale tra ritenute, soggetti coinvolti e regole IVA

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai premi in denaro erogati in occasione di manifestazioni sportive equestri nazionali e internazionali. Il documento si sofferma in particolare sulle modalità di tassazione in relazione alla natura del soggetto erogante e alla qualifica del beneficiario (AdE - risposta 15 luglio 2025, n. 9)

Il caso

Il quesito è stato posto da una Federazione sportiva che organizza manifestazioni equestri e prevede, all’esito delle competizioni, l’erogazione di premi in denaro a favore di cavalieri, tecnici, proprietari di cavalli e allevatori, italiani e stranieri, persone fisiche o giuridiche. Con l’entrata in vigore del DLgs 20 febbraio 2021, n. 36, che ha profondamente riformato il lavoro sportivo e l’ordinamento delle attività dilettantistiche, la Federazione ha manifestato dubbi in merito al corretto inquadramento fiscale di tali premi, in particolare sul piano delle ritenute da applicare e dell’eventuale imponibilità ai fini IVA.

L’Agenzia ha analizzato quattro principali situazioni, distinte a seconda del soggetto che eroga il premio e del contesto in cui ciò avviene.

1. Premi erogati direttamente dalla Federazione in occasione di manifestazioni ippiche

Quando i premi vengono assegnati direttamente dalla Federazione nell’ambito di gare ippiche, il trattamento fiscale è regolato da una disciplina speciale. In particolare, si applica una ritenuta del 4%, che assume natura di acconto per i soggetti che esercitano attività d’impresa e di imposta per tutti gli altri beneficiari. Questo regime vale anche per i premi erogati a soggetti non residenti, salvo le limitazioni o esenzioni previste da eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.

Quanto all’IVA, l’Agenzia ritiene che i premi in denaro, in quanto non connessi a uno scambio sinallagmatico (cioè a prestazioni corrispettive), non siano soggetti a IVA.

2. Premi erogati da ASD o SSD affiliate alla Federazione

In questo secondo scenario, si considerano i premi pagati da associazioni o società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro delle attività sportive. Se tali premi sono assegnati ad atleti o tecnici tesserati, per la partecipazione a competizioni sportive o a raduni ufficiali in vista di manifestazioni nazionali o internazionali, si applica una ritenuta del 20% a titolo di imposta.

Questa ritenuta vale anche quando i percipienti esercitano professionalmente un’attività d’impresa o professionale, nonché per i soggetti non residenti. È inoltre prevista un’esenzione per l’anno 2024 per i premi di importo non superiore a 300 euro, che non devono essere assoggettati a ritenuta.

Anche in questo caso, i premi non rilevano ai fini IVA, in quanto non vi è un rapporto diretto tra premio e prestazione.

3. Premi corrisposti da imprese o enti commerciali

Diversa è la situazione in cui il premio è erogato da un’impresa commerciale o da un ente, nell’ambito della propria attività economica. In tali casi, il trattamento fiscale dipende dalla natura del percipiente. Se si tratta di una persona fisica residente, la ritenuta applicabile è del 20% a titolo di acconto; per i non residenti, invece, la ritenuta è del 30% a titolo di imposta. Nessuna ritenuta è prevista, invece, se il premio viene riconosciuto a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Anche qui, l’assenza di un rapporto sinallagmatico esclude il premio dall’ambito applicativo dell’IVA.


4. Premi corrisposti nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo

Infine, l’Agenzia prende in esame i premi riconosciuti ad atleti o tecnici nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo. In questo caso, il premio costituisce una componente variabile della retribuzione e segue il regime ordinario della tipologia contrattuale attivata: può rientrare tra i redditi da lavoro dipendente, autonomo o assimilato, a seconda della natura del contratto.

Se il premio è versato a un lavoratore autonomo, e rappresenta parte del compenso per la prestazione sportiva, è assoggettato a IVA. Diversamente, se vi è un rapporto di lavoro subordinato, la somma concorre al reddito e segue le regole ordinarie di tassazione previste dal contratto, senza rilevanza IVA.

È inoltre confermata l’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro annui per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico, introdotta dall'art. 36, co. 6, DLgs n. 36/2021.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento