Contributi volontari agricoli anno 2025
L'Istituto definisce le modalità di calcolo, per l'anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari (INPS - Circolare 14 luglio 2025, n. 110)
Contributi volontari agricoli anno 2025
L'Istituto definisce le modalità di calcolo, per l'anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari (INPS - Circolare 14 luglio 2025, n. 110)
I versamenti volontari sono uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria, che gli assicurati all’Inps possono chiedere di poter pagare, per raggiungere il minimo necessario per il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.
L’autorizzazione al proseguimento dei versamenti può essere data dall’Inps sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi che interrompono o sospendono l’attività.
Per i lavoratori agricoli la determinazione dei contributi volontari è diversificata in relazione alle varie categorie di lavoratori agricoli:
- lavoratori agricoli dipendenti;
- coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari.
I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di contributi obbligatori giornalieri, possono versare contributi integrativi volontari fino alla concorrenza dei predetti contributi minimi (art. 4, DPR 31 dicembre 1971 n. 1432).
La misura dei contributi volontari è definita dall'Inps annualmente.
Vediamo in dettaglio le modalità di calcolo e la misura dei contributi volontari dovuti dai lavoratori agricoli per l'anno 2025.
Lavoratori agricoli dipendenti
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l'anno 2024, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD).
L'aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30,30% di cui il 30,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (Inps - circolare 20 febbraio 2025 n. 46).
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale (art. 10, L 02 agosto 1990 n. 233).
A decorrere dal 1° gennaio 2025 le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria sono così determinati:
- con reddito settimanale fino a Euro 270,00, il reddito settimanale medio imponibile è pari a Euro 270,00. Il contributo volontario è pari a Euro 67,17 (1^ classe di reddito).
In tal caso occorre considerare che l'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a Euro 67,27 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995, ed a Euro 79,65 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995;
- con reddito settimanale oltre Euro 270,00 e fino a Euro 360,00, il reddito settimanale medio imponibile è pari a Euro 315,00. Il contributo volontario è pari a Euro 77,97 (2^ classe di reddito).
In tal caso occorre considerare che l'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a Euro 67,27 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995, ed a Euro 79,65 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995;
- con reddito settimanale oltre Euro 360,00 e fino a Euro 450,00, il reddito settimanale medio imponibile è pari a Euro 405,00. Il contributo volontario è pari a Euro 99,57 (3^ classe di reddito);
- con reddito settimanale oltre Euro 450,00, il reddito settimanale medio imponibile è pari a Euro 495,00. Il contributo volontario è pari a Euro 121,17 (4^ classe di reddito).
Contributi integrativi volontari operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
L'importo del contributo integrativo volontario (art. 4, DPR 31 dicembre 1971 n. 1432) che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione.
Pertanto, per l'anno 2025, i contributi integrativi sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente, pari a 30,30 per cento.
Contributi integrativi volontari piccoli coloni e compartecipanti familiari
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale.
Per l'anno 2025, i salari medi convenzionali sono stati determinati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il decreto 10 giugno 2025.
Ai fini della determinazione dei contributi integrativi volontari, pertanto, si applica al salario medio convenzionale determinato per la provincia di riferimento, l'aliquota vigente per l'anno 2025 pari a 30,30 per cento.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO
I coloni e i mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997 (art. 7, co 1 e 7, DLgs 30 aprile 1997 n. 184).
Per quelli autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda.
Per le domande accolte con decorrenza collocata nell'anno 2025, in particolare, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 22,97 euro;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell'8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all'importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l'aliquota pari allo 0,11%.
Per i coloni e i mezzadri già autorizzati alla data del 12 luglio 1997, invece, gli importi dei contributi volontari per l'anno 2025 sono determinati dall'Inps secondo la seguente tabella:
Retr. Settimanale | Retribuzione settimanale media imponibile | Base IVS | Contributi | Totale | ||
Da | a | in € | in € | in € | in € | |
241,43 | 241,34 | 0,26 | 45,51 | 45,77 | ||
241,43 | 257,42 | 249,57 | 0,28 | 46,29 | 46,57 | |
257,42 | 274,68 | 266,19 | 0,29 | 47,83 | 48,11 | |
274,68 | 293,75 | 284,34 | 0,32 | 49,53 | 49,84 | |
293,75 | 315,45 | 304,44 | 0,33 | 51,40 | 51,73 | |
315,45 | 338,86 | 326,95 | 0,35 | 53,51 | 53,86 | |
338,86 | 362,19 | 350,56 | 0,38 | 55,72 | 56,10 | |
362,19 | 389,11 | 375,64 | 0,41 | 58,06 | 58,47 | |
389,11 | 420,30 | 404,94 | 0,45 | 60,80 | 61,24 | |
420,30 | 451,67 | 436,21 | 0,47 | 63,71 | 64,19 | |
451,67 | 482,53 | 467,33 | 0,51 | 66,62 | 67,13 | |
482,53 | 514,07 | 498,57 | 0,55 | 69,54 | 70,09 | |
514,07 | 544,55 | 529,56 | 0,58 | 72,43 | 73,01 | |
544,55 | 579,51 | 562,44 | 0,62 | 75,51 | 76,12 | |
579,51 | 614,24 | 597,11 | 0,66 | 78,74 | 79,40 | |
614,24 | 648,87 | 631,53 | 0,70 | 81,96 | 82,66 | |
648,87 | 683,72 | 666,26 | 0,74 | 85,19 | 85,93 | |
683,72 | 718,26 | 700,80 | 0,78 | 88,43 | 89,20 | |
718,26 | 752,75 | 735,60 | 0,80 | 91,68 | 92,49 | |
752,75 | 787,22 | 770,06 | 0,84 | 94,89 | 95,73 | |
787,22 | 822,14 | 804,80 | 0,88 | 98,14 | 99,02 | |
822,14 | 857,10 | 839,38 | 0,92 | 101,37 | 102,29 | |
857,10 | 891,25 | 874,16 | 0,97 | 104,63 | 105,60 | |
891,25 | 926,06 | 908,70 | 1,01 | 107,84 | 108,85 | |
926,06 | 961,09 | 943,67 | 1,05 | 111,11 | 112,16 | |
961,09 | 995,98 | 978,36 | 1,08 | 114,35 | 115,43 | |
995,98 | 1.030,93 | 1.013,34 | 1,13 | 117,61 | 118,74 | |
1.030,93 | 1.065,74 | 1.048,24 | 1,16 | 120,87 | 122,03 | |
1.065,74 | 1.066,31 | 1,18 | 122,56 | 123,74 | ||
di Ciro Banco
Fonte Normativa