Lavoro intermittente: chiarimenti dell'Ispettorato
L'INL ha fornito alcuni chiarimenti in materia di contratti di lavoro intermittente (INL - nota 10 luglio 2025 n. 1180)
Lavoro intermittente: chiarimenti dell'Ispettorato
L'INL ha fornito alcuni chiarimenti in materia di contratti di lavoro intermittente (INL - nota 10 luglio 2025 n. 1180)
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 81/2015 è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente "con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni" nonché, a prescindere dall'età del lavoratore, "secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi".
Il medesimo art. 13 stabilisce, inoltre, che "in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". Al riguardo, il D.M. 23 ottobre 2004 ha disposto che, "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657".
Ciò premesso, l'INL ritiene - d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che l'abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 "alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657" è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.
Trattasi di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circolare n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che "l'abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale".
di Francesca Esposito
Fonte normativa