Illegittima la norma sulla confisca doganale per IVA non versata
L'art. 70, co. 1, DPR n. 633/1972 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria (Corte Costituzionale - sentenza 03 luglio 2025, n. 93)
Illegittima la norma sulla confisca doganale per IVA non versata
L'art. 70, co. 1, DPR n. 633/1972 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria (Corte Costituzionale - sentenza 03 luglio 2025, n. 93)
La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, si è pronunciata sulla questione di legittimità dell'art. 70, co. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 282 e 301 DPR 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui, nel prevedere che si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, non esclude l'applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 nel caso in cui la violazione consista nel mancato versamento dell'IVA all'importazione.
La vicenda trae origine da un giudizio in cui si contestava l’irragionevolezza della sanzione della confisca obbligatoria, applicata anche quando il contribuente provvede spontaneamente alla regolarizzazione della propria posizione. Secondo il giudice rimettente, la norma viola il principio di proporzionalità delle sanzioni (anche amministrative), sancito dall’art. 3 della Costituzione e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,.
La Corte ha accolto la questione, affermando che la previsione di una confisca automatica e obbligatoria, in assenza di una clausola che consenta di evitarla mediante adempimento spontaneo, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità. Il legislatore, infatti, avrebbe dovuto introdurre una disciplina che tenesse conto della condotta collaborativa del contribuente e che, in presenza di integrale pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, escludesse l’applicazione della misura ablativa.
La Consulta ha sottolineato che, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 70, co. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), agli artt. 282 e 301 del TULD, l’IVA all’importazione è soggetta alla medesima disciplina delle accise e dei dazi doganali, compresa la confisca obbligatoria. Tuttavia, tale rinvio non può giustificare l’automatismo sanzionatorio, che contrasta con l’evoluzione del diritto interno ed eurounitario in tema di garanzie del contribuente.
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 70, co. 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non prevede la possibilità di evitare la confisca qualora l’obbligato provveda al pagamento integrale dell’importo dovuto, delle sanzioni pecuniarie e degli accessori, compresi gli interessi.
di Anna Russo
Fonte normativa