martedì, 08 luglio 2025 | 12:45

DL omnibus: cambia l’aliquota Iva sugli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione

Dal 1° luglio 2025 è variata l’aliquota Iva dal 10% al 5% sugli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione (art. 9, DL 30 giugno 2025 n. 95, ADM – comunicato 04 luglio 2025)

DL omnibus: cambia l’aliquota Iva sugli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione

Dal 1° luglio 2025 è variata l’aliquota Iva dal 10% al 5% sugli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione (art. 9, DL 30 giugno 2025 n. 95, ADM – comunicato 04 luglio 2025)

A partire dal 1° luglio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del DL 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. DL Omnibus) è variata l’aliquota IVA dal 10% al 5% sugli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23/02/1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/3/1995 n. 85.

Ai fini dell’identificazione delle voci tariffarie per le quali si è reso necessario procedere all’aggiornamento della TARIC (vedi CADD Q130 in vigore dal 1° luglio 2025) deve farsi riferimento ai codici NC contenuti nella tabella allegata al D.L. 41/1995 che si riporta di seguito:

a) "Oggetti d'arte ":

- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"),pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1 gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

b) ”Oggetti da collezione”:

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) ”Oggetti di antiquariato”: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

Approfondimento

?