Operai Agricoli Brescia, orario di lavoro per il caldo eccessivo
Le Parti sociali per l’Agricoltura Operai della Provincia di Brescia firmano un accordo sulla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro in caso di emergenza caldo
Operai Agricoli Brescia, orario di lavoro per il caldo eccessivo
Le Parti sociali per l’Agricoltura Operai della Provincia di Brescia firmano un accordo sulla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro in caso di emergenza caldo
In data 4 luglio 2025, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e le OO.SS. per l’Agricoltura Operai della Provincia di Brescia, hanno firmato un accordo per regolamentare la distribuzione dell’orario di lavoro in caso di emergenza caldo.
Le parti hanno recepito l’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Lombardia del 1° luglio 2025 - n. 348, che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, (nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave), qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore.
Coniugando quanto sopra con l'art. 26 del CIPL Operai Agricoli e florovivaisti di Brescia, il quale prevede che in caso di condizioni meteorologiche avverse i lavori svolti all'aperto senza idonea protezione vengano sospesi, le Parti hanno convenuto che il datore di lavoro, per in caso di emergenza caldo, potrà prevedere una distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero diversa da quella adottata nel restante periodo dell'anno.
Qualora nella diversa distribuzione dell'orario si anticipasse l'inizio dell'attività prima delle ore 6.00 ovvero si posticipasse l'inizio dei lavori, con conseguente conclusione dopo le 22.00, in turni continuativi nei limite di un totale di ore lavorate giornaliere pari a 8, le ore di lavoro dalle 4.00 e fino alle 24.00 saranno considerate ordinarie e non troverà applicazione esclusivamente la maggiorazione per lavoro notturno in base a quanto previsto dall'art. 24 del Contratto Provinciale di lavoro per gli, operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Brescia. Nei casi in cui il lavoratore sia impossibilitato a recuperare le ore di lavoro non effettuate, potrà chiederne la compensazione con l'utilizzo delle ferie.
Il recupero del lavoro non apportato, limitatamente ai giorni in cui non si potrà prestare l'attività nel rispetto dell'ordinanza, potrà essere recuperato, in deroga a quanto previsto dall'art. 26 del CIPL per gli operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Brescia, nel termine di 3 mesi successivi all'avvenuta sospensione del lavoro e per un massimo di 2 ore al giorno.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale