lunedì, 07 luglio 2025 | 17:31

Adesione alla riammissione alla Rottamazione quater: il CPB non può continuare a produrre i suoi effetti

Il Fisco chiarisce un punto rilevante in merito alla decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) e agli effetti della riammissione alla Rottamazione quater (AdE – risposta 07 luglio 2025 n. 176)

Adesione alla riammissione alla Rottamazione quater: il CPB non può continuare a produrre i suoi effetti

Il Fisco chiarisce un punto rilevante in merito alla decadenza dal Concordato Preventivo Biennale (CPB) e agli effetti della riammissione alla Rottamazione quater (AdE – risposta 07 luglio 2025 n. 176)

Il contribuente istante ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, tramite modello Redditi SC 2024. Alla data del 31/12/2023 dichiara di avere debiti superiori a 5.000 euro, oggetto di rateazione tramite Rottamazione quater. Nel 2024 decade dalla Rottamazione quater per ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento di una rata.
Con l'intento di aderire, entro il 30 aprile 2025, alla cd. “Riammissione alla Rottamazione quater” (art. 3-bis DL 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L 21 febbraio 2025, n. 15) l'istante chiede di sapere se sia o meno definitivamente decaduto dal CPB 2024/2025.

Limitatamente ai fini che qui interessano, l'Amministrazione finanziaria ribadisce che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti, soggetti ISA, che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini , hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Tra le condizioni ostative all'accesso al CPB, ovvero che ne determinano la decadenza, si annoverano la presenza di debiti tributari scaduti accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in essere.

Tanto premesso, la società istante ha riferito di aver aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e, nel contempo, ha precisato di essere incorsa nella decadenza dalla ''Rottamazione quater" avendo versato tardivamente, ossia oltre il limite di cinque giorni, una delle rate del piano di rateazione.

Al riguardo si rammenta che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore, a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

Di conseguenza, nel caso oggetto di interpello, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro - in relazione ai quali la “Rottamazione quater" non si è perfezionata e conclusa, per intervenuta decadenza dal piano di rateazione - preclude l'adesione al CPB.

Nello specifico, laddove la decadenza dal piano di rateazione sia intervenuta prima dell'accettazione della proposta di CPB (elemento su cui l'istante non ha fornito alcuna informazione), tale circostanza rappresenta condizione ostativa all'accesso al CPB.

Qualora, invece, tale decadenza sia intervenuta successivamente all'accettazione della proposta di CPB, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.

È esclusa, altresì, la possibilità di conservare gli effetti del CPB mediante adesione alla cd. ''Riammissione alla Rottamazione quater", procedura disciplinata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2024, che - nel prevedere che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022 - non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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