Fisco: alloggio di servizio militare assegnato al coniuge in caso di separazione
Gli adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio (AdE - risposta 04 luglio 2025 n. 173)
Fisco: alloggio di servizio militare assegnato al coniuge in caso di separazione
Gli adempimenti ai fini dell'imposta di registro nei casi di assegnazione dell'alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio (AdE - risposta 04 luglio 2025 n. 173)
Nel documento di prassi indicato in oggetto viene chiesto il trattamento tributario da applicare nei casi di separazione/divorzio, nei quali la sentenza del giudice preveda l'assegnazione dell'alloggio di servizio al coniuge del militare, con particolare riguardo ai concessionari degli Alloggi di Servizio per Incarico (ASI) e, in particolare, viene chiesto se sia corretto individuare nell'assegnatario dell'immobile il soggetto passivo di imposta. In tale ipotesi, considerato che l'art. 330 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 (TUOM) prevede che il militare decade dalla concessione con obbligo di rilascio entro 30 gg., sarebbe opportuno chiarire ulteriormente se il soggetto passivo individuato è tenuto alla presentazione del Mod. 2.
Al riguardo l'Amministrazione finanziaria chiarisce che se, nella fattispecie in esame, si verifichi un'ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 330 del TUOM, in linea di principio, nel caso in cui il Comando competente notifichi un provvedimento di decadenza al concessionario, con atto formale «nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso», ai fini fiscali, tenuto conto che non vi è ulteriore liquidazione di imposta, non vi è obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR.
Diversamente, nel caso in cui l'utente, pur decaduto dalla concessione, continui ad abitare nell'immobile demaniale, nonostante la richiesta di rilascio, si ritiene sussistere l'obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR, per le parti contraenti. In tal caso, infatti, si realizzerebbe un'ipotesi di occupazione senza titolo.
Il protrarsi dell'occupazione dell'alloggio oltre termine, nonostante la richiesta di rilascio da parte del Comando, comporterebbe, infatti, che ai fini dell'imposta di registro, le somme corrisposte per l'occupazione dell'abitazione siano considerate di natura risarcitoria e non corrispettiva; dunque, da assoggettare a tassazione con l'aliquota del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte I, del TUR ("Atti aventi per oggetto prestazioni patrimoniali" ).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa