Lavoratore caregiver: licenziamento illegittimo per violazione dell’ obbligo di repechage
Prima di estinguere il rapporto di lavoro il datore di lavoro ha l'obbligo di offrire al lavoratore i posti vacanti e disponibili nell'orario che questi già osservava. Legittimo il rifiuto del dipendente di ricollocazione in un orario diverso, incompatibile con le esigenze di assistenza e cura del familiare disabile (Cassazione - sentenza 03 luglio 2025 n. 18063, sez. lav.)
Lavoratore caregiver: licenziamento illegittimo per violazione dell’ obbligo di repechage
Prima di estinguere il rapporto di lavoro il datore di lavoro ha l'obbligo di offrire al lavoratore i posti vacanti e disponibili nell'orario che questi già osservava. Legittimo il rifiuto del dipendente di ricollocazione in un orario diverso, incompatibile con le esigenze di assistenza e cura del familiare disabile (Cassazione - sentenza 03 luglio 2025 n. 18063, sez. lav.)
La Corte di appello di Bologna giudicava legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad un lavoratore titolare dei benefici di cui alla L. 104/92, ai fini dell'assistenza alla moglie gravemente invalida.
Ribaltando la pronuncia di primo grado, la Corte di appello concludeva che il datore di lavoro avesse adeguatamente ottemperato all'obbligo di rinvenire un impiego alternativo, poichè era stata proposta al lavoratore e ad altri tre colleghi, i cui posti di lavoro erano stati soppressi, la ricollocazione in altra posizione, con articolazione oraria su doppio turno, dunque in un orario diverso da quello c.d. a ciclo continuo-semicontinuo sempre goduto dal lavoratore nei vent'anni di rapporto.
Ad avviso dei giudici di appello il rifiuto del lavoratore di accettare detta posizione era ingiustificato in quanto le ragioni per cui gli impegni di cura ed assistenza del coniuge disabile dovessero assicurarsi solo con l'orario a ciclo continuo e non con il nuovo orario articolato dal datore di lavoro sul doppio turno erano generiche e non risultavano provate.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, la mancata osservanza dei principi esistenti in tema di assolvimento dell'obbligo di repechage da parte del datore.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando, preliminarmente, che, quando il lavoratore fruisca della legge n. 104/1992, il repechage deve essere effettuato in modo particolarmente pregnante nel rispetto di buona fede e correttezza e del bilanciamento sotteso alla disciplina di sostegno degli invalidi, che richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; pertanto spetta al giudice procedere al necessario bilanciamento tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva rifiutato la proposta di ricollocazione del datore di lavoro per ragioni legate alla assistenza della moglie, offrendosi di lavorare in qualsiasi altra mansione anche inferiore, pur di mantenere l'orario precedentemente osservato. Tuttavia, in esito a tale richiesta, il dipendente era stato licenziato per g.m.o, senza che la società datrice di lavoro avesse esplorato la possibilità di una ricollocazione differente o avesse offerto al lavoratore altra alternativa, pur esistente in base agli atti: dal LUL depositato risultava, invero, che la società avesse assunto - prima e dopo il licenziamento del lavoratore - diversi dipendenti, utilizzando anche svariati lavoratori somministrati.
Dunque, nel caso di specie non mancava l'alternativa all'estinzione del rapporto, né poteva configurarsi l'impossibilità di un repechage, solo perché il lavoratore aveva rifiutato una determinata ricollocazione per motivi personali legati all'orario di lavoro; al contrario il datore di lavoro, in virtù dei richiamati principi e delle correlate clausole di buona fede e correttezza, prima di estinguere il rapporto di lavoro avrebbe dovuto offrire al lavoratore anche altri posti di lavoro vacanti e disponibili nell'orario che questi già osservava, posti successivamente coperti con l'assunzione di nuovi dipendenti.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa