Lavoratori agricoli: online gli avvisi di tariffazione 2025
Sono disponibili nel Cassetto Previdenziale del contribuente gli avvisi di tariffazione con i prospetti di calcolo della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli e dai concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni con riferimento all'emissione 2025 (INPS – Messaggio 30 giugno 2025, n. 2065)
Lavoratori agricoli: online gli avvisi di tariffazione 2025
Sono disponibili nel Cassetto Previdenziale del contribuente gli avvisi di tariffazione con i prospetti di calcolo della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli e dai concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni con riferimento all'emissione 2025 (INPS – Messaggio 30 giugno 2025, n. 2065)
Il calcolo e la riscossione dei contributi dovuti dai Lavoratori autonomi agricoli e dei Concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni sono determinati dall'Inps annualmente previa tariffazione e i relativi prospetti sono pubblicati dall'Istituto nel cassetto previdenziale del contribuente.
Tenuto conto della nuova disciplina normativa in materia di sanzioni l'Istituto ha modificato l'esposizione dei prospetti di calcolo suddividendoli per anni di competenza, al fine di una maggiore trasparenza nella lettura dei dati e per consentire ai contribuenti di usufruire del regime agevolato previsto dal nuovo sistema sanzionatorio.
Il pagamento del premio annuale relativo ai periodi considerati correnti, è compreso in un unico prospetto di calcolo ed il pagamento rimane suddiviso in 4 rate con pagamento previsto alle consuete scadenze.
In tale prospetto è contenuta la contribuzione dovuta per l'anno in corso (2025) e quella relativa all'anno precedente nel caso la domanda di iscrizione/variazione sia pervenuta nei termini previsti dalla norma (90 giorni dall'evento di iscrizione/variazione), ma oltre il momento della tariffazione annuale.
Il prospetto di calcolo contiene anche l'importo dovuto a titolo di quote associative.
Nel caso di istanza di nuova iscrizione o di variazione oltre il previsto termine di 90 giorni e nel caso la detta presentazione sia avvenuta successivamente al limite temporale utile per procedere alla tariffazione annuale, la contribuzione dovuta deve essere considerata tardiva (o scaduta) perchè relativa ad un periodo di competenza la cui data di scadenza per il pagamento è spirata.
Detta contribuzione “scaduta” verrà esposta in separato prospetto che, oltre all'esposizione delle voci di calcolo relative alle varie aliquote contributive, presenta anche la voce “Sanzioni” che espone, qualora ne ricorrano i presupposti, un importo calcolato con il sistema sanzionatorio agevolato.
Il calcolo delle sanzioni è effettuato, ipotizzando che l'interessato effettui integralmente il pagamento della contribuzione dovuta alla scadenza del 16 luglio 2025.
Per poter usufruire dell'eventuale regime agevolato delle sanzioni, la contribuzione dovuta sulla base di denuncia presentata tardivamente, ma in modo spontaneo, entro 12 mesi dall'evento oppure per contribuzione proveniente da accertamento d'ufficio o verbale, dovrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza fissata per il pagamento della prima rata della contribuzione corrente e, in tal caso, il calcolo sanzionatorio risulterà effettuato con il TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali.
In ogni prospetto è contenuto anche l'importo dovuto a titolo di quote associative.
In calce alla lettera ed ai prospetti di pagamento, l'Istituto indica le modalità di compilazione dei modelli F24.
Nel caso di somme dovute per la contribuzione corrente, sono esposte le quattro rate con le relative codeline e l'indicazione delle scadenze di pagamento; la causale di pagamento da utilizzare è “LAA” per i lavoratori autonomi e per i Concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni.
Nel caso di somme dovute per contribuzione scaduta, per ogni anno è esposto l'importo totale dovuto con la relativa codeline e l'indicazione della scadenza di pagamento (16/07/2025); la causale di pagamento da utilizzare è “KLAA” per i Lavoratori autonomi e “KPCF” per i Concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni.
Per ogni annualità scaduta, è esposto anche l'importo della sanzione calcolata alla data del 16/07/2025 e la causale di pagamento da utilizzare è “SLAA” (per lavoratori autonomi) o “SPCF” (per i Concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni).
Il contributo dovuto per le quote associative calcolate sia per la contribuzione corrente che per la contribuzione scaduta, è aggregato e riscosso tramite le causali di pagamento ordinario (“LAA” e “PCF”) e quindi suddiviso nelle quattro rate previste.
Nel caso in cui il pagamento della contribuzione corrente sia effettuato tardivamente ma integralmente entro 120 giorni dalle scadenze fissate per ogni singola rata, sarà applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 (TUR fino al tetto massimo del 40% della contribuzione dovuta).
Nel caso in cui il pagamento integrale di ogni singola rata venga effettuato oltre i 120 giorni dalle scadenze fissate, il TUR sarà maggiorato del 5,5% ed il calcolo effettuato fino al tetto massimo del 40%.
In entrambe le fattispecie, saranno applicati gli interessi di mora nel caso di raggiungimento del tetto massimo.
Per quanto riguarda il pagamento della contribuzione scaduta relativa a denunce trasmesse entro 12 mesi dall'evento, nel caso di pagamento integrale effettuato successivamente alla data del 16 luglio ma entro i successivi 60 giorni, le sanzioni saranno dovute al TUR maggiorato di 7,5 punti (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000); se il pagamento integrale sarà effettuato oltre tale data, sulla contribuzione dovuta sarà applicato il regime sanzionatorio senza agevolazioni.
Nel caso di contribuzione scaduta dovuta a seguito di accertamento d'ufficio/verbale ispettivo notificati successivamente al 1° settembre 2024, il calcolo delle sanzioni è stato predisposto con la riduzione del 50% delle sanzioni civili (per omissione oppure, a seconda dei casi, per evasione) sull'ipotesi che il soggetto contribuente versi quanto l'intera somma dovuta alla data di scadenza della prima rata (adempimento assimilato, vista la specificità operativa della gestione, al pagamento integrale entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento).
In caso di presenza di contribuzione scaduta è possibile presentare istanza di rateazione.
L'istanza di rateazione può essere presentata anche per la sola contribuzione scaduta tenendo conto che resta fermo il requisito di conservazione della regolarità contributiva.
Si ricorda che il regime sanzionatorio da applicare è determinato dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione e che è necessario che il pagamento mensile delle rate fissate dal piano di ammortamento sia regolarmente effettuato nei termini per non perdere il diritto ad usufruire delle sanzioni agevolate.
Nel caso in cui la rateazione riguardi anche la contribuzione corrente, su tali periodi non saranno applicate le agevolazioni previste dalle integrazioni al regime sanzionatorio.
di Ciro Banco
Fonte Normativa