Licenziamento disciplinare per pluralità di addebiti
Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione (Cassazione - ordinanza 17 giugno 2025 n. 16358, sez. lav.)
Licenziamento disciplinare per pluralità di addebiti
Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione (Cassazione - ordinanza 17 giugno 2025 n. 16358, sez. lav.)
La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato, a seguito di contestazione disciplinare, alla dipendente di una Fondazione con mansioni di soprano che, durante il periodo di malattia coperto da certificazione medica, si era allontanata dal domicilio durante le ore di reperibilità e si era esibita con altri coristi al di fuori del teatro senza richiedere la prescritta autorizzazione.
La Corte, in particolare, riteneva che le condotte descritte nella relazione investigativa posta a fondamento della contestazione, pacifiche sotto l'aspetto fattuale, non fossero idonee ad integrare gli illeciti disciplinari contestati. In particolare, i giudici di appello, da un lato, escludevano, anche alla luce della natura della patologia diagnosticata (disturbo depressivo reattivo), che le attività svolte dalla lavoratrice fossero incompatibili con la malattia o tali da determinare il rischio di pregiudicare o ritardare il recupero fisico; dall'altro, ritenevano che l'attività occasionale di partecipazione ad un coro in una funzione religiosa privata fosse di modesta portata e contenuta nei limiti della vita privata, non potendo qualificarsi in termini di prestazione professionale, così da non richiedere la preventiva autorizzazione da parte della Fondazione.
Avverso tale decisione la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la sentenza impugnata, concentrando ii proprio decisum sulla rilevanza disciplinare della contestazione relativa alla prestazione canora resa senza autorizzazione dalla dipendente, avesse del tutto omesso di motivare e analizzare i fatti oggetto di addebiti formulati nella lettera di contestazione e relativi ad una serie di episodi riguardanti allontanamenti durante le fasce orarie di reperibilità.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sul presupposto che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto due distinte condotte.
Al riguardo, il Collegio ha precisato che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Ebbene, nel caso in esame, in ordine al secondo addebito la sentenza impugnata, pur rilevando che gli episodi di allontanamento dal domicilio fossero pacifici tra le parti, non si era pronunciata in alcun modo, limitandosi ad affermare che le difese delle parti, come pure la decisione del Giudice, fossero concentrate sul primo e più significativo episodio di svolgimento di attività canora, senza la dovuta richiesta di autorizzazione preventiva.
Per tali ragioni i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza d’appello con rinvio, in ragione della necessità di riesaminare il fatto e determinare se l'addebito, ritualmente contestato e considerato pacifico nella sua materialità, relativo all'allontanamento della lavoratrice dalla sua residenza nelle fasce di reperibilità in due occasioni, fosse di per sé sufficiente a giustificare un licenziamento.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa