Agevolazione nuove assunzioni: maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione
Il MEF con il decreto del 27 giugno 2025 introduce un fattore di correzione per il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo, coerentemente con le finalità introdotte dal decreto istitutivo della misura agevolativa
Agevolazione nuove assunzioni: maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione
Il MEF con il decreto del 27 giugno 2025 introduce un fattore di correzione per il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di società appartenenti a un gruppo, coerentemente con le finalità introdotte dal decreto istitutivo della misura agevolativa
La misura agevolativa in oggetto è stata istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le cui disposizioni attuative sono state stabilite dal Mef con il dm 25 giugno 2024.
Con l'emanazione del nuovo decreto del 27 giugno 2025, il Mef sostituisce il comma 8, dell'art. 5, del precedente dm 25 giugno 2024.
Il nuovo comma 8 precisa che il beneficio che può essere fruito da ciascun soggetto appartenente al “gruppo interno” è determinato applicando al costo “agevolabile” - calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”) - un “fattore di correzione” costituito dal “rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno” (e non più dal "rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo") .
Il “fattore di correzione”, quindi, da applicarsi in capo a ciascun soggetto che possiede i requisiti di accesso alla disciplina agevolativa, è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili anch’essi a tutte le società del gruppo interno.
In sostanza, le società del gruppo interno, nel determinare il “fattore di correzione” di ciascuno dei periodi d’imposta per i quali è vigente la misura agevolativa, vanno distinte, per ciascuno di tali periodi d’imposta, tra coloro che hanno decrementato la “forza lavoro” complessiva da quelle che l’hanno incrementata. Le prime contribuiscono ad accrescere il numeratore del rapporto attraverso i relativi decrementi occupazionali complessivi e, ovviamente, non hanno diritto alla maggiorazione; le seconde contribuiscono ad alimentare il denominatore attraverso i relativi incrementi occupazionali complessivi.
Tale “fattore di correzione”, ove superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo - che rientra, evidentemente, tra coloro che hanno avuto l’incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che, peraltro, ha anche contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto - al costo riferibile all’incremento occupazionale (minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale).
Qualora il “fattore di correzione” risulti pari o superiore a 1 la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo; viceversa, se il rapporto è pari a 0 non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall’appartenenza al gruppo.
La nuova formulazione consente di superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto comportare applicazioni della disciplina non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa, con l’obiettivo di dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico”, al fine di determinare il beneficio tendenzialmente in misura pari a quello che si sarebbe determinato se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
Come tale, la modifica deve intendersi applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (da presentare ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).
Esempio - Si ipotizzi un gruppo composto da 3 società (A, B, C) in cui si presenta la seguente situazione (si assuma che il costo unitario di un dipendente sia pari a 40.000 euro): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• la società A nel 2024 assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 2.000.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 2.500.000 euro;
La società A ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (2.000.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il fattore di correzione sarà pari al rapporto tra la somma dei decrementi occupazionali complessivi (10), riferibili a tutte le società del gruppo interno, e la somma degli incrementi occupazionali complessivi (140), anch’essi riferibili a tutte le società del gruppo interno. Il costo da maggiorare sarà pari a: 2.000.000 – 142.800 (il 7,14% di 2.000.000) = 1.857.200. |
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
- MEF - DM 27 giugno 2025
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