Nuovo regime delle perdite fiscali infragruppo: criteri di appartenenza e riporto
Definiti i criteri per l’appartenenza al gruppo e le condizioni per la disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali in operazioni straordinarie tra società del medesimo gruppo, in attuazione dell’art. 177-ter, co. 2, del TUIR (MEF - decreto 27 giugno 2025)
Nuovo regime delle perdite fiscali infragruppo: criteri di appartenenza e riporto
Definiti i criteri per l’appartenenza al gruppo e le condizioni per la disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali in operazioni straordinarie tra società del medesimo gruppo, in attuazione dell’art. 177-ter, co. 2, del TUIR (MEF - decreto 27 giugno 2025)
Il decreto si inserisce all’interno della riforma fiscale prevista dall'art. 6, co. 1, lett. e), n. 3, L delega n. 111/2023, attuata attraverso l'art. 15, DLgs n. 192/2024, che ha introdotto nel TUIR il nuovo articolo 177-ter. L’obiettivo è armonizzare il trattamento fiscale delle perdite nelle operazioni straordinarie tra società del medesimo gruppo, evitando che esse siano penalizzate da vincoli che ostacolano la compensazione fiscale. Successivamente, anche il DL 17 giugno 2025, n. 84 ha completato il quadro normativo, intervenendo sulla disciplina dei conferimenti d’azienda.
Il provvedimento ha una finalità molto chiara: permettere il riporto libero delle perdite fiscali tra società che appartengono allo stesso gruppo, a condizione che sussistano determinate caratteristiche temporali e soggettive. L’intento è quello di garantire che operazioni come fusioni, scissioni, trasferimenti di partecipazioni di controllo o conferimenti non producano effetti fiscali distorsivi, preservando la neutralità in ambito infragruppo.
Nel primo articolo del decreto si definisce che cosa si intende per gruppo: si tratta dell’insieme di soggetti tra i quali intercorre un rapporto di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 2359, c.c. Viene specificato che il controllo può essere anche indiretto, esercitato attraverso società estere, a condizione che esse siano residenti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. In altre parole, la nozione di gruppo è ampia e inclusiva, comprendendo anche enti e stabili organizzazioni.
Il decreto si applica solo se le operazioni – come fusioni, scissioni, conferimenti o trasferimenti di controllo – avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo. In tali casi, le limitazioni previste per il riporto delle perdite (come quelle relative alla vitalità della società o al valore del patrimonio netto) non si applicano, ma solo se vengono rispettati determinati requisiti temporali e oggettivi.
Le due categorie di perdite: infragruppo e omologate
Il decreto distingue chiaramente due tipi di perdite: le perdite infragruppo e le perdite omologate.
Le perdite infragruppo sono quelle realizzate da una società quando questa faceva già parte del gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate. Queste perdite sono considerate "libere" e possono circolare all’interno del gruppo senza essere sottoposte ad alcuna limitazione. Tuttavia, sono escluse le perdite realizzate prima del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Le perdite omologate, invece, sono quelle maturate in un periodo precedente all’ingresso della società nel gruppo. Anche queste possono beneficiare della disapplicazione dei limiti, ma a condizione che siano state sottoposte – con esito positivo – a un processo di “omologazione”, cioè a una verifica in sede di interpello o controllo, in occasione di operazioni straordinarie.
Determinazione temporale delle perdite
Un aspetto molto importante del decreto riguarda l’individuazione del periodo in cui le perdite si considerano conseguite. Per le perdite omologate, il periodo da considerare non è quello in cui sono state effettivamente realizzate, ma quello in cui si è concluso positivamente il processo di omologazione. Questa distinzione è fondamentale per stabilire se, al momento dell’operazione straordinaria, le perdite siano o meno esenti da limiti al riporto.
Anzianità di partecipazione al gruppo
Per garantire uniformità nell’applicazione delle norme, il decreto stabilisce delle regole per individuare l’“anzianità” di appartenenza al gruppo da parte delle società coinvolte. In caso di fusione, ad esempio, la società risultante eredita la minore anzianità tra quelle delle società partecipanti. Lo stesso principio si applica a scissioni e conferimenti d’azienda. Queste regole permettono di evitare manipolazioni fondate sull’ordine cronologico delle operazioni e garantiscono coerenza nell’identificazione delle perdite “qualificate”.
Utilizzo prioritario delle perdite e patrimonio netto
Il decreto disciplina anche l’ordine con cui le perdite possono essere utilizzate. In linea generale, si considerano usate per prime quelle relative ai periodi d’imposta meno recenti. Tuttavia, se l’ammontare complessivo delle perdite eccede il valore del patrimonio netto, questa eccedenza si considera formata innanzitutto dalle perdite “non qualificate” (cioè né infragruppo né omologate). Questo principio è fondamentale per evitare abusi nell’utilizzo di perdite in operazioni straordinarie.
Coordinamento con il consolidato fiscale
Quando le società partecipano a un regime di consolidato fiscale nazionale, il decreto precisa che le regole in materia di perdite infragruppo e omologate si applicano comunque, ma restano salvi gli effetti del consolidato, in particolare quelli previsti dall’art. 118, co. 2, del TUIR. Restano escluse dal beneficio le perdite redistribuite tra le società del consolidato secondo le regole degli artt. 124, commi 4 e 5, e 125, comma 2, del medesimo TUIR.
Per le perdite maturate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (cioè prima del periodo in corso al 31 dicembre 2024), continuano ad applicarsi i limiti tradizionali, salvo che siano successivamente omologate. Le stesse regole transitorie valgono anche per gli interessi passivi indeducibili e per l’eccedenza ACE.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimento