lunedì, 30 giugno 2025 | 09:57

Assegno di inclusione: domande di rinnovo

Dal 1° luglio 2025 i beneficiari dell'Assegno di inclusione che hanno percepito la diciottesima mensilità possono presentare una nuova domanda (INPS - messaggio 27 giugno 2025 n. 2052)

Assegno di inclusione: domande di rinnovo

Dal 1° luglio 2025 i beneficiari dell'Assegno di inclusione che hanno percepito la diciottesima mensilità possono presentare una nuova domanda (INPS - messaggio 27 giugno 2025 n. 2052)

L’INPS ha comunicato che nel mese di giugno 2025 è stata erogata la diciottesima mensilità in favore dei beneficiari che senza soluzione di continuità hanno percepito l'ADI dalla mensilità di gennaio 2024. Pertanto, dal mese immediatamente successivo a quello della percezione della diciottesima mensilità, per le domande dell'ADI in stato "terminata" può essere presentata la relativa domanda di rinnovo.
A tale riguardo l’Istituto informa che al componente del nucleo familiare che ha richiesto l'ADI viene inviato un SMS per comunicare il raggiungimento della fruizione delle diciotto mensilità e la necessità di presentare una nuova domanda per riprendere la fruizione del beneficio.
Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinnovo potranno essere riconosciute le nuove mensilità spettanti e per le domande di rinnovo presentate dal mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell'istruttoria, i primi pagamenti saranno disposti il 14 agosto 2025.

Presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni

Il richiedente non è obbligato all'iscrizione al SIISL e alla sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo.
Infatti, verranno considerati validi l'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda "terminata", la cui nuova decorrenza verrà associata alla data di presentazione della domanda di rinnovo.
Qualora il richiedente che presenta domanda di rinnovo dell'ADI, pur non essendovi tenuto, compili il PAD nucleo, la sottoscrizione viene considerata quale aggiornamento del PAD nucleo associato alla precedente domanda e la sua decorrenza coinciderà sempre con la data di presentazione della domanda di rinnovo.
Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare sia variato, al netto di nascite e decessi, rispetto alla precedente domanda "terminata", la domanda di rinnovo deve essere presentata secondo le regole ordinarie di presentazione, compreso l'obbligo di iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo.
A seguito di tale domanda il beneficio avrà, comunque, una durata di dodici mesi qualora, all'interno del nuovo nucleo familiare, vi sia almeno un componente che abbia già interamente fruito delle precedenti diciotto mensilità.

Compilazione della domanda di rinnovo 

Per quanto riguarda la modalità di compilazione della domanda di rinnovo dell'ADI da parte di nuclei familiari rimasti invariati rispetto alla precedente domanda "terminata" il modello di domanda utilizzato è lo stesso già utilizzato per le prime domande.
La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda sia da un diverso componente del nucleo familiare maggiorenne, a condizione che si tratti di un soggetto già appartenente al nucleo originario. Qualora i dati di contatto siano differenti rispetto a quelli associati alla precedente domanda, il nuovo richiedente deve aggiornarli sia nella domanda (se non già in possesso dell'Istituto) che nell'apposita sezione del SIISL.
Inoltre, qualora nella precedente domanda "terminata" sia stata indicata una condizione di svantaggio in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nel caso in cui tale condizione non abbia subito modifiche e la certificazione a suo tempo rilasciata sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella sezione della domanda riservata alla dichiarazione della condizione di svantaggio devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione attestante tale condizione, nonchè i dati relativi all'inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso. Nell'eventualità in cui la certificazione o il programma di cura in questione siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonchè della certificazione attestante l'inserimento in programmi di cura e assistenza, rilasciata dalle Amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi devono essere riportati in domanda.
Al riguardo l’INPS precisa che, già in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello "ADI-Com" esteso dall'utente entro la data della scadenza, determinano l'esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda dell'ADI. Per tale motivo è consigliata la comunicazione almeno con due mesi di anticipo. Analogamente, una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il suo iter.

Nel caso in cui nella precedente domanda "terminata" fossero stati riportati gli estremi di certificazioni senza l'indicazione della data di scadenza, perché non presente, la validità delle stesse non può essere automaticamente prorogata oltre il termine della prima domanda e deve essere acquisita una nuova verifica da parte degli enti certificatori della prosecuzione della condizione di svantaggio e di inserimento nel programma di cura e assistenza.
Riguardo alle modalità di disposizione dei pagamenti, nel caso in cui nella precedente domanda "terminata" sia stata richiesta la suddivisione dell'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza (c.d. individualizzazione carta ADI), la medesima richiesta deve essere ripetuta anche nella domanda di rinnovo, qualora si volesse mantenere la continuità dell'individualizzazione dei pagamenti.

Presentazione presso i servizi sociali

È confermato l'obbligo per i beneficiari dell'ADI di presentazione presso i Servizi Sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tenere conto di particolari fragilità di alcuni nuclei familiari che possono rendere eccessivamente gravosa la presentazione ai Servizi Sociali, fornirà indicazioni sulle modalità con cui i medesimi possono comunque garantire il contatto in tali contesti, limitatamente ai nuclei composti esclusivamente da individui esclusi dagli obblighi di attivazione sociale e lavorativa.
Per le domande di rinnovo, la decorrenza dei centoventi giorni coincide con la data di presentazione della domanda medesima. Anche per le domande di rinnovo, rimane confermata la clausola di salvaguardia in base alla quale è prevista l'erogazione delle prime tre mensilità spettanti in caso di accoglimento della domanda in prossimità dello spirare dei citati centoventi giorni.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa