CIG in deroga settore moda: proroga 2025
Viene previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, del comparto moda, in deroga alle disposizioni riguardanti la durata dei trattamenti di integrazione salariale (art. 10, DL 26 giugno 2025, n. 92)
CIG in deroga settore moda: proroga 2025
Viene previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, del comparto moda, in deroga alle disposizioni riguardanti la durata dei trattamenti di integrazione salariale (art. 10, DL 26 giugno 2025, n. 92)
Allo scopo di assicurare ai datori di lavoro del comparto moda, anche artigiani, la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il settore, viene previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga alle disposizioni riguardanti la durata dei trattamenti di integrazione salariale.
La misura può essere riconosciuta per un periodo massimo di 12 settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025.
Il trattamento di integrazione salariale in deroga per il comparto moda è stato introdotto e disciplinato dall'art. 2, DL 28 ottobre 2024 n. 160 conv. con modf. in L 20 dicembre 2024 n. 199, che ha previsto la possibilità di ricorrere alla misura per un periodo massimo di 12 settimane fino al 31 gennaio 2025.
L'art. 10, DL 26 giugno 2025, n. 92 estende la misura per ulteriori 12 settimane fino al 31 dicembre 2025.
Riguardo alle modalità di pagamento del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti, inoltre, viene data al datore di lavoro la facoltà di scegliere se effettuarlo direttamente alla fine di ogni periodo di paga oppure richiedere all'Inps il pagamento diretto ai dipendenti.
Si ricorda che la misura può essere richiesta dai datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonchè, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella sottostante e dal codice ATECO 25.62.00
Codice ATECO 2007 | Descrizione codice ATECO |
15.12.01 | Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
20.59.40 | Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) |
22.29.09 | Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. |
24.41.00 | Produzione di metalli preziosi e semilavorati |
25.61.00 | Trattamento e rivestimento dei metalli |
25.73.20 | Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine |
25.99.99 | Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. |
28.29.91 | Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico |
28.49.01 | Fabbricazione di macchine per la galvanostegia |
28.94.10 | Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) |
28.94.20 | Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) |
Allo stesso tempo sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito soltanto i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l'unità produttiva interessata dall'istanza.
La misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, come sopra individuati, ma soltanto a quelli che sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
a) sono classificati dall'Istituto nei settori Industria o Artigianato;
b) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
c) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA), di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.
di Ciro Banco
Fonte Normativa