Nuove modalità di visualizzazione della patente a crediti
L'INL individua le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti (INL – dm 25 giugno 2025 n. 43)
Nuove modalità di visualizzazione della patente a crediti
L'INL individua le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti (INL – dm 25 giugno 2025 n. 43)
Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali
L’INL è titolare autonomo del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC) erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato nazionale del lavoro. Per la gestione del Portale dei servizi, l’Ispettorato può fare ricorso a soggetti terzi, previamente nominati Responsabili del trattamento.
Sezioni del Portale relative alle informazioni
Le informazioni concernenti la patente a crediti sono ripartite nelle seguenti sezioni:
- Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
- Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
- Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
- Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
- Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
- Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.
Soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente
Sono abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente:
- titolari della patente o loro delegati;
- pubbliche amministrazioni;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
I soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente possono accedere alla relativa piattaforma informatica (Portale dei Servizi) a mezzo SPID, non inferiore a livello di sicurezza 2, CIE o strumenti di autenticazione equivalenti notificati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Gli organi di vigilanza accedono alle informazioni nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale.
Visualizzazione dei dati da parte dei soggetti abilitati
I dati relativi alla patente sono visualizzabili da parte dei soggetti abilitati nei limiti previsti attraverso accesso alla piattaforma informatica.
Le PA accedono alle informazioni al fine esclusivo di verificare il possesso ed il mantenimento del titolo abilitante nell’ambito delle procedure di appalto.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale accedono alle informazioni ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.
Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale accedono alle informazioni ai fini delle proprie attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante.
I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili nonché il responsabile dei lavori accedono alle informazioni ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo nonché al fine di verificare, a fronte di un eventuale provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.
I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori accedono alle informazioni ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento.
L’accesso alle informazioni relative alla patente è ammesso solo a fronte della sussistenza ed attualità delle esigenze previste per ciascuna categoria di soggetti abilitati alla visualizzazione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
Approfondimento