venerdì, 27 giugno 2025 | 11:14

Crisi economica dell’azienda e ridimensionamento organizzativo: sì al licenziamento

Legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore se ricorrono effettive ragioni di ordine produttivo e organizzativo che rendano necessaria la soppressione del posto (Tribunale Potenza – sentenza 3 giugno 2025, sez. lav.)

Crisi economica dell’azienda e ridimensionamento organizzativo: sì al licenziamento

Legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore se ricorrono effettive ragioni di ordine produttivo e organizzativo che rendano necessaria la soppressione del posto (Tribunale Potenza – sentenza 3 giugno 2025, sez. lav.)

Il caso

Un lavoratore, con mansione di responsabile della logistica commerciale, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro che aveva posto a fondamento della decisione di recesso la particolare situazione di crisi economica, con necessità di ridimensionamento organizzativo e soppressione del posto di lavoro del dipendente e della relativa mansione.
Il lavoratore deduceva l’illegittimità ed erroneità del licenziamento irrogato per difetto di giustificazione e per manifesta insussistenza del fatto posto a base dell'atto di recesso dal datore di lavoro.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze del lavoratore, richiamando, preliminarmente, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giustificato motivo oggettivo è configurabile in presenza di scelte dell'imprenditore motivate dall'andamento negativo della produzione e comportanti modifiche organizzative con eliminazione di strutture aziendali, rimodulazione dell'attività, soppressioni di posti e mansioni, implicanti licenziamento del lavoratore per impossibilità di utilizzarlo altrimenti. In tali casi il motivo oggettivo è rimesso al datore di lavoro senza che il giudice possa sindacare, sotto il profilo della congruità e opportunità, i criteri di gestione dell'azienda o le scelte dell'imprenditore nel rispetto dell'art. 41 Costituzione. Il giudice deve, in tali casi, solo verificare la reale sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro e del nesso causale tra il motivo e la soppressione del posto di lavoro attraverso le prove addotte.
Ebbene, applicando i principi suddetti al caso di specie, il giudicante ha accertato che la soppressione del posto è conseguita al riassetto organizzativo attuato per ridimensionare i costi e ottenere una gestione più economica dell'azienda. Nè rilevava che le mansioni del dipendente licenziato fossero state redistribuite o diversamente ripartite ad altri lavoratori, atteso che, poste le esigenze aziendali, la scelta datoriale era insindacabile.
In particolare, risultavano effettive le scelte aziendali indicate nella lettera di licenziamento relative alla conclamata e pesante situazione debitoria aziendale, tale da non consentire di poter mantenere la forza lavoro preesistente, e la sussistenza del nesso causale tra il licenziamento e la scelta organizzativa del datore di lavoro; risultavano in via documentale (LUL) la soppressione della mansione e la presenza di personale con qualifica differente, né vi era stata alcuna sostituzione del lavoratore licenziato con altri lavoratori di nuova assunzione.
Posta, infine, l'inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni equivalenti, per mansione e inidoneità, doveva ritenersi che il licenziamento fosse stato legittimamente adottato.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa