venerdì, 27 giugno 2025 | 10:56

Reddito autonomo: interessi, premi assicurativi e bonus edilizi

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile a interessi attivi bancari, premi assicurativi professionali riaddebitati e differenziali da cessione di bonus edilizi per le associazioni professionali, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nell’art. 54 del TUIR (AdE - risposta 26 giugno 2025, n. 171)

Reddito autonomo: interessi, premi assicurativi e bonus edilizi

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile a interessi attivi bancari, premi assicurativi professionali riaddebitati e differenziali da cessione di bonus edilizi per le associazioni professionali, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nell’art. 54 del TUIR (AdE - risposta 26 giugno 2025, n. 171)

L’interpello è stato presentato da un’associazione tra commercialisti che ha chiesto chiarimenti su tre profili fiscali, di seguito indicati, alla luce delle recenti modifiche normative.

Interessi attivi su conto corrente bancario

L’Agenzia chiarisce che, a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all'articolo 54 del TUIR (ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), n. 2), DL 17 giugno 2025, n. 84), gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non concorrono al reddito di lavoro autonomo. Pertanto, gli interessi bancari accreditati all’associazione sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e non rientrano nel reddito imponibile ai fini IRPEF.

Premio assicurativo professionale riaddebitato

Le somme riaddebitate agli altri professionisti assicurati, a titolo di quota del premio sostenuto in via anticipata dall’associazione, non costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendoci correlazione con l’attività professionale svolta. Di conseguenza, l’associazione potrà dedurre soltanto la parte del premio rimasta effettivamente a suo carico.

Differenziale da acquisto di crediti di imposta edilizi

In merito al differenziale tra il valore nominale del credito da bonus edilizi acquistato e il prezzo di acquisto, l’Agenzia osserva che, con l’introduzione del principio di onnicomprensività, sia il costo sostenuto che il valore nominale del credito assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito. Tuttavia, il costo è deducibile nel periodo di imposta in cui è stato sostenuto, mentre il valore nominale (che genera un differenziale positivo) sarà rilevante nel momento in cui il credito verrà effettivamente utilizzato in compensazione.


La risposta dell’Agenzia conferma che, nonostante il nuovo principio di onnicomprensività, restano escluse dal reddito di lavoro autonomo le componenti prive di nesso diretto con l’attività professionale. Tuttavia, nel caso dei crediti edilizi, la tassazione si basa su una logica temporale di cassa, rilevando sia il costo iniziale sia il beneficio futuro.

di Anna Russo

Fonte normativa

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