CNDCEC: si all'opinamento della parcella per un compenso maggiore a quello convenuto
Forniti chiarimenti in merito ai compensi professionali e al procedimento di liquidazione della parcella (CNDCEC - P.O. 24 giugno 2025 nn. 57, 60)
CNDCEC: si all'opinamento della parcella per un compenso maggiore a quello convenuto
Forniti chiarimenti in merito ai compensi professionali e al procedimento di liquidazione della parcella (CNDCEC - P.O. 24 giugno 2025 nn. 57, 60)
Richiesta compenso professionale maggiore a quello convenuto
Con il primo quesito, l'Ordine scrivente chiede se sia legittima la richiesta di opinamento della parcella da parte di un iscritto che, in riferimento all'attività professionale eseguita in favore di un cliente, chieda la liquidazione dei propri onorari calcolati in base al DM n. 140/2012 nonostante avesse già concordato con il cliente un compenso forfettario ed emesso la relativa fattura senza che questa fosse stata pagata dal cliente stesso.
In via preliminare deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. i) DLgs n. 139/2005, all'Ordine è demandata la funzione di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti che consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall'iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto al DM n. 140/2012. In tale contesto l'attività dell'Ordine è circoscritta alla verifica delle attività eseguite e alla congruità del compenso rispetto i parametri generali (art. 17 DM n. 140/2012) e quelli specifici (art. 19-29 DM n. 140/2012), sia se questo sia stato espressamente convenuto tra le parti e sia nel caso di mancanza di un accordo. I parametri generali e speciali si applicano nelle ipotesi in cui l'organo giurisdizionale deve liquidare il compenso del professionista allorquando difetti un accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso.
Ciò premesso, l'Ordine può emettere il proprio parere in merito alla liquidazione della parcella sulla base dei parametri di cui al DM n. 140/2012, nonostante l'iscritto avesse concordato in precedenza un compenso forfettario con il cliente, solo qualora nel detto accordo fosse prevista la facoltà al professionista, in caso di inadempimento del cliente rispetto al pagamento del compenso convenuto in via forfettaria, di chiedere un compenso maggiore o determinato in base ai menzionati parametri. Infatti, nell'eventuale giudizio l'esistenza di un accordo in merito alla determinazione del compenso, non permette al giudice di applicare i parametri di sopra ai fini della quantificazione del compenso, essendo vincolato all'accordo raggiunto tra le parti.
Partecipazione del cliente al procedimento di opinamento della parcella
Con il secondo quesito, l'Ordine ha chiesto quale sia la prassi da seguire nell'ipotesi in cui nel procedimento di liquidazione della parcella attivato su istanza dell'iscritto pervenga dal cliente dell'iscritto una richiesta di partecipare al procedimento con richiesta di "audizione personale assistita e "di visionare il fascicolo”.
A tal proposito, il cliente dell'iscritto che ha attivato il procedimento, essendo un soggetto nei cui confronti il provvedimento finale emesso dall'Ordine è destinato a produrre effetti, ha il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento (art. 7 L n. 241/1990) nonché diritto a partecipare allo stesso (art. 10 L n. 241/1990). Tra i diritti partecipativi al procedimento rientra sia prendere visione degli atti del procedimento, nonché presentare memorie scritte e documenti entro un termine congruo che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare prima di concludere il procedimento. Infine, nel caso di specie, il cliente dell'iscritto:
- ha il diritto di accedere alla documentazione del relativo procedimento e l'Ordine il dovere di consentire l'accesso, comunicando le relative modalità, tra cui inviare la documentazione ovvero permettere la visione della stessa presso i locali dell'Ordine;
- ha diritto di presentare memorie e documenti e l'Ordine il dovere di valutare la documentazione prima dell'emissione del provvedimento conclusivo.
La richiesta di audizione personale, invece, non è prevista tra i diritti dei partecipanti al procedimento e, di conseguenza, in difetto di una espressa facoltà in tal senso nel regolamento interno all'Ordine (ove adottato), il cliente non ne ha diritto all'audizione personale e l'Ordine non è obbligato a convocarlo per l'audizione, potendo partecipare al procedimento con l'invio di memorie e documenti.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa