Domicilio digitale degli amministratori: prorogato il termine per le imprese già costituite
Ufficializzato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per la prima iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese, per le società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 (MIMIT - Nota 25 giugno 2025, n. 127654 e Avviso 25 giugno 2025)
Domicilio digitale degli amministratori: prorogato il termine per le imprese già costituite
Ufficializzato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine per la prima iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese, per le società già costituite alla data del 1° gennaio 2025 (MIMIT - Nota 25 giugno 2025, n. 127654 e Avviso 25 giugno 2025)
L'avviso in oggetto, rispondendo alle richieste di semplificazione e coordinamento emerse dal sistema camerale e dagli operatori economici, interviene sull’attuazione dell’art. 1, co. 860, L 30 dicembre 2024, n. 207, che introduce l’obbligo per gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.
In una precedente comunicazione ministeriale del 12 marzo 2025 (prot. n. 43836), il Ministero aveva chiarito l’applicabilità dell’obbligo anche alle imprese già costituite al 1° gennaio 2025, pur in assenza di un esplicito termine normativo. Al fine di garantire una transizione ordinata e compatibile con il principio di ragionevolezza, era stato fissato un primo termine di adempimento al 30 giugno 2025.
Tuttavia, a seguito di segnalazioni da parte delle Camere di commercio e dei professionisti, è emersa la necessità di un ulteriore rinvio: la scadenza di fine giugno risulta infatti concomitante con altri adempimenti societari, in particolare quelli legati all’approvazione dei bilanci.
Tenuto conto delle osservazioni ricevute, delle interlocuzioni con il Gabinetto del Ministro e con il Sottosegretario di Stato con delega, il MIMIT ha disposto la proroga del termine al 31 dicembre 2025 per le sole imprese già costituite alla data di entrata in vigore della norma.
Restano immutate le linee interpretative e le indicazioni operative fornite con la nota di marzo. Le Camere di commercio sono invitate a garantire la diffusione dell’informazione alle imprese interessate, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale.
Il differimento si pone nell’ottica di semplificare l’adempimento, promuovere l’uniformità applicativa su scala nazionale e sostenere il dialogo istituzionale con il sistema imprenditoriale.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimento
Rassegna stampa
- iQnotizie - Domicilio digitale degli amministratori: nessuna scadenza al 30 giugno 2025 per le società già iscritte, del 25 giugno 2025, di Anna Russo