Trust che trasferisce beni ad altri trust: scatta l’imposta di donazione
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti con cui un trustee trasferisce beni a trust successivi (AdE - risposta 24 giugno 2025, n. 170)
Trust che trasferisce beni ad altri trust: scatta l’imposta di donazione
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti con cui un trustee trasferisce beni a trust successivi (AdE - risposta 24 giugno 2025, n. 170)
La risposta trae origine da un’istanza di interpello avanzata da un trust istituito in Italia nel 2014, con lo scopo di mantenere unità e coesione nella gestione del patrimonio familiare e societario. In attuazione del regolamento del trust, il trustee ha istituito tre trust successivi – Trust 1, Trust 2 e Trust 3 – a favore delle famiglie dei tre disponenti originari. Ora intende trasferire a ciascuno di essi un terzo del patrimonio (azioni e immobili).
Il quesito riguarda la corretta tassazione di tale operazione: il contribuente ritiene che si tratti di atti di dotazione che, in analogia con l’apporto iniziale al trust, debbano essere soggetti a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non a imposta sulle donazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha una diversa interpretazione. Richiamando l’art. 4-bis, DLgs n. 346/1990, come modificato dal DLgs n. 139/2024, (in vigore dal 1° gennaio 2025), afferma che l’imposta sulle donazioni si applica quando si verifica un trasferimento di beni a favore di beneficiari, anche se questi ultimi sono altri trust.
Nel caso specifico, la documentazione esaminata mostra che i tre trust successivi sono stati istituiti in adempimento alle previsioni del trust originario e sono a tutti gli effetti beneficiari. Il trasferimento delle quote di patrimonio a tali trust comporta quindi l’emersione del presupposto impositivo.
Pertanto:
- l’atto di attribuzione dei beni (azioni e immobili) dal trust originario ai trust successivi configura un trasferimento imponibile;
- si applica l’imposta sulle donazioni, con aliquota dell’8%, in quanto non sussiste un rapporto di parentela tra disponenti e beneficiari (i trust successivi);
- per gli immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale;
- la base imponibile va determinata in base al valore dei beni al momento del trasferimento, verificando caso per caso l’eventuale spettanza di esenzioni o agevolazioni.
L’Amministrazione si riserva ogni potere di controllo sulla concreta attuazione dello scenario rappresentato.
di Anna Russo
Fonte normativa
AdE - risposta 24 giugno 2025, n. 170
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