mercoledì, 25 giugno 2025 | 10:39

Trust che trasferisce beni ad altri trust: scatta l’imposta di donazione

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti con cui un trustee trasferisce beni a trust successivi (AdE - risposta 24 giugno 2025, n. 170)

Trust che trasferisce beni ad altri trust: scatta l’imposta di donazione

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti con cui un trustee trasferisce beni a trust successivi (AdE - risposta 24 giugno 2025, n. 170)


Il caso

La risposta trae origine da un’istanza di interpello avanzata da un trust istituito in Italia nel 2014, con lo scopo di mantenere unità e coesione nella gestione del patrimonio familiare e societario. In attuazione del regolamento del trust, il trustee ha istituito tre trust successivi – Trust 1, Trust 2 e Trust 3 – a favore delle famiglie dei tre disponenti originari. Ora intende trasferire a ciascuno di essi un terzo del patrimonio (azioni e immobili).

Il quesito riguarda la corretta tassazione di tale operazione: il contribuente ritiene che si tratti di atti di dotazione che, in analogia con l’apporto iniziale al trust, debbano essere soggetti a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non a imposta sulle donazioni.

La risposta del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha una diversa interpretazione. Richiamando l’art. 4-bis, DLgs n. 346/1990, come modificato dal DLgs n. 139/2024, (in vigore dal 1° gennaio 2025), afferma che l’imposta sulle donazioni si applica quando si verifica un trasferimento di beni a favore di beneficiari, anche se questi ultimi sono altri trust.

Nel caso specifico, la documentazione esaminata mostra che i tre trust successivi sono stati istituiti in adempimento alle previsioni del trust originario e sono a tutti gli effetti beneficiari. Il trasferimento delle quote di patrimonio a tali trust comporta quindi l’emersione del presupposto impositivo.

Pertanto:

- l’atto di attribuzione dei beni (azioni e immobili) dal trust originario ai trust successivi configura un trasferimento imponibile;

- si applica l’imposta sulle donazioni, con aliquota dell’8%, in quanto non sussiste un rapporto di parentela tra disponenti e beneficiari (i trust successivi);

- per gli immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale;

- la base imponibile va determinata in base al valore dei beni al momento del trasferimento, verificando caso per caso l’eventuale spettanza di esenzioni o agevolazioni.

L’Amministrazione si riserva ogni potere di controllo sulla concreta attuazione dello scenario rappresentato.

di Anna Russo

Fonte normativa

AdE - risposta 24 giugno 2025, n. 170

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