martedì, 24 giugno 2025 | 17:07

Ambito applicativo della voce 0722 delle tariffe 2019

Fornite ulteriori precisazioni sull'applicazione voce 0722 delle tariffe dei premi 2019 (INAIL - circolare 24 giugno 2025 n. 38)

Ambito applicativo della voce 0722 delle tariffe 2019

Fornite ulteriori precisazioni sull'applicazione voce 0722 delle tariffe dei premi 2019 (INAIL - circolare 24 giugno 2025 n. 38)

Nella voce 0722 delle Tariffe 2019 è stato espressamente ricompreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici. Sono state invece escluse dalla voce 0722 le operazioni di cassa ricondotte, dal 10 gennaio 2019, nell'ambito dell'attività commerciale.

Sono state altresì scorporate dalla voce 0722, in quanto oggetto della nuova voce 0726 delle Tariffe dei premi 2019, le Attività dei centri di elaborazione dati. Realizzazione di software e siti web, comprese l'assistenza software e l'eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi. Attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità di cui alla voce 0721. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.

Per attività d'ufficio si intendono, in definitiva, tutte quelle attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l'amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili.

Sono da riferire alla 0722, per esempio, la gestione degli ordini dei clienti, l'emissione di fatture, bolle di carico e scarico, documenti di trasporto, l'emissione di atti relativi a investimenti, contratti e pagamenti dei fornitori di beni e servizi, la gestione e selezione del personale, i servizi di assistenza alla clientela a distanza tramite internet, pc, telefono.

L'elenco delle attività riferibili alla voce 0722 non può essere tassativo ed esaustivo in quanto una determinata lavorazione, seppure svolta con l'uso esclusivo di computer e macchine da ufficio, può essere parte integrante della lavorazione principale esercitata dal soggetto assicurante e seguirne di conseguenza il riferimento classificativo.

Per esempio, per gli alberghi o analoghe strutture turistiche è stato chiarito che le attività di reception (ricevimento clienti, portineria, guardiania) sono riferibili alla voce 0221 della gestione Terziario Alberghi, pensioni, residence e motel, Bed & Breakfast, affittacamere, pensioni e strutture ricettive in genere. Villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo e simili. Campeggi ed aree attrezzate per camper. Compresi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione. Ciò in quanto le attività di reception sono parte integrante del ciclo di lavorazione che ricomprende tutte le operazioni necessarie affinché l'attività alberghiera sia realizzata.

Diversamente, per gli studi medici, l'attività di prenotazione e registrazione del cliente, stampa dei referti, ricette o altri documenti e archiviazione dei dati, svolta con l'uso esclusivo di macchine da ufficio, non può essere considerata un'operazione necessaria per l'erogazione di prestazioni sanitarie. In tal caso, infatti, l'attività di segreteria è riferibile alla voce 0722, mentre la voce 0311 della gestione terziario è applicabile al personale dipendente che assiste il medico o il professionista sanitario, quale può essere l'assistente di studio odontoiatrico, l'infermiere generico, il tecnico veterinario che, in possesso di specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche, esegue operazioni di carattere sanitario, necessarie della lavorazione principale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della voce 0722, come da ultimo precisato nelle istruzioni tecniche delle Tariffe 2019, le attività lavorative svolte nell'ambito di specifici settori produttivi (chimici, siderurgici, ecc.), con l'utilizzo del videoterminale, attività che devono essere classificate al corrispondente settore tariffario.

Le attività riconducibili alla voce 0722 delle tariffe 2019 godono di autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarità o sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale. Tale principio costituisce un'eccezione al criterio di classificazione delle lavorazioni. L'esigenza di introdurre un'espressa deroga al criterio generale della classificazione delle lavorazioni - precisa l'INAIL - nasce dalla valutazione che le attività in argomento sarebbero nella maggior parte dei casi attratte, ai fini della classificazione, nella voce di tariffa corrispondente alla lavorazione principale, trattandosi di attività che costituiscono un complemento della stessa o che sono comunque collegate, seppur in modo indiretto, al ciclo produttivo od operativo dell'azienda.

D'altra parte, in assenza di tale principio, l'ambito di applicazione della voce 0722 sarebbe circoscritto alle sole realtà in cui l'attività d'ufficio costituisce la lavorazione principale del soggetto assicurante, quali banche, uffici postali e uffici di servizi in genere.

Tali valutazioni, affrontate già in occasione dell'istituzione della voce 0813 nel 1981, mantengono la loro valenza e, in continuità con l'originaria previsione, il suddetto principio è stato sempre confermato nel tempo con tutte le tariffe successive, comprese le tariffe 2019.

La stessa autonomia classificativa si applica alla voce 0723 delle Tariffe 2019 Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili. Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.

Sono riferibili alla voce 0722 le attività dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari che nell'esercizio delle proprie funzioni utilizzano abitualmente videoterminali e macchine elettroniche di ufficio.

Dal 1° luglio 2023, sono inoltre classificate alla voce 0722 le attività di carattere amministrativo-gestionale rese, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva , anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Rientrano nei suddetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale anche i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali per esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti (in quanto non possono essere oggetto di tali collaborazioni le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione).

Dal 1° gennaio 2024 sono, infine, assicurati alla voce 0722 i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

di Francesca Esposito

Fonte normativa