martedì, 24 giugno 2025 | 14:30

Ance Udine: determinato l’EVR 2025 per i lavoratori edili

In attuazione delle disposizioni contrattuali per l’Edilizia Industria della provincia di Udine, le Parti territoriali, nell’incontro del 23 maggio scorso, hanno convenuto l’erogazione dell’EVR per l’anno 2025, da gennaio a dicembre

Ance Udine: determinato l’EVR 2025 per i lavoratori edili

In attuazione delle disposizioni contrattuali per l’Edilizia Industria della provincia di Udine, le Parti territoriali, nell’incontro del 23 maggio scorso, hanno convenuto l’erogazione dell’EVR per l’anno 2025, da gennaio a dicembre

Come comunicato dall’Ance e dalla Cassa Edile di Udine, a seguito della verifica effettuata il 23 maggio 2025 dalle parti sociali territoriali sugli indicatori previsti dal CIPL 5 agosto 2022, si è convenuta l’erogazione dell’EVR per l’anno 2025 ai dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Udine.

In tale incontro, accertata la positività di tre parametri su quattro, si è stabilito che l’EVR erogabile nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 dovrà essere corrisposto nella misura del 75% dell’importo concordato a livello territoriale.

Ciascuna impresa, quindi, procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali rilevati nei trienni 2021-2023 e 2022-2024:

1. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile; per le imprese con soli impiegati il parametro sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro;

2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Qualora i parametri aziendali rilevati nel triennio 2022-2024 risultino entrambi pari o positivi rispetto al periodo 2021-2023, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, pari al 75% del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014; l'impresa con un solo parametro aziendale negativo provvederà ad erogare l'EVR nella misura ridotta del 70% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014, così come riportato nelle tabelle che seguono:

Operai - EVR erogabile territorialmente - Importo orario

Vedi tabella

Livello

Importo (Misura piena)

Operaio IV livello

0,1980

Operaio specializzato

0,1839

Operaio qualificato

0,1653

Operaio comune

0,1413

Operai - EVR erogato dall'impresa in riduzione con un parametro aziendale pari o positivo

Vedi tabella

Livello

Importo (Misura ridotta)

Operaio IV livello

0,1386

Operaio specializzato

0,1287

Operaio qualificato

0,1157

Operaio comune

0,0989

Impiegati – EVR erogabile territorialmente – Importo mensile

Vedi tabella

Livello

Importo (Misura piena)

Quadri ed Impiegati Super

48,9213

Impiegato 1a categoria

44,0289

Impiegato 2a categoria

36,6906

Assistente tecnico

34,2453

Impiegato 3a categoria

31,7988

Impiegato 4a categoria

28,6191

Impiegato 4a categoria 1° impiego

24,4608

Impiegati - EVR erogato dall'impresa in riduzione con un parametro aziendale pari o positivo

Vedi tabella

Livello

Importo (Misura ridotta)

Quadri ed Impiegati Super

34,2449

Impiegato 1a categoria

30,8202

Impiegato 2a categoria

25,6834

Assistente tecnico

23,9717

Impiegato 3a categoria

22,2592

Impiegato 4a categoria

20,0334

Impiegato 4a categoria 1° impiego

17,1226

L'azienda con entrambi i parametri aziendali negativi non erogherà l'EVR.

Come indicato dalla Cassa Edile della provincia di Udine, le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014; ai fini del periodo temporale di riferimento per la verifica dei parametri aziendali, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio fino al raggiungimento del triennio.

Il calcolo per l’erogazione dell’EVR dovrà essere effettuato:

- per gli operai sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mensili;

- per gli impiegati per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

L’erogazione avverrà nella paga di giugno 2025, sommando gli importi dei primi sei mesi e poi mensilmente dalla paga di luglio 2025.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il TFR.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale