Smart working: l’abitazione del lavoratore non costituisce dipendenza aziendale
In caso di impugnativa di licenziamento la causa non può essere promossa dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del lavoratore (Tribunale Vicenza - sentenza 5 giugno 2025 n. 315, sez. lav.)
Smart working: l’abitazione del lavoratore non costituisce dipendenza aziendale
In caso di impugnativa di licenziamento la causa non può essere promossa dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del lavoratore (Tribunale Vicenza - sentenza 5 giugno 2025 n. 315, sez. lav.)
Il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una società datrice di lavoro nell’ambito del procedimento instaurato da un lavoratore, commerciale esterno, con impugnativa di licenziamento.
Il lavoratore eseguiva la prestazione in smart working presso la propria abitazione, ove utilizzava il computer portatile e il telefono cellulare consegnatigli dall'azienda, tuttavia l'attività si realizzava nei suoi tratti essenziali, caratterizzanti, nell'incontro con la clientela, che avveniva presso i locali di quest'ultima e richiedeva allo stesso dipendente di percorrere parecchi chilometri in auto (anch'essa di proprietà aziendale), tanto che quando la società aveva privato il lavoratore del mezzo, egli si era trovato sostanzialmente costretto all'inoperosità.
Sulla base di tali presupposti il giudicante ha ritenuto non condivisibile la tesi del lavoratore secondo cui presso la sua stessa abitazione fosse possibile ravvisare una dipendenza aziendale, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità; a riguardo, invero, il Tribunale ha precisato che, nonostante la necessità di interpretare in senso estensivo il concetto di dipendenza aziendale, per consentire di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, tuttavia occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con l’organizzazione aziendale.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando l'attività lavorativa che si dichiari svolta in smart working possa essere fungibilmente espletata in un luogo qualunque, come nel caso di specie, senza che emerga l'esistenza presso l'abitazione del lavoratore di alcun altro elemento che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto oppure della sede ove il lavoratore era addetto.
Tanto premesso, il Giudice ha rilevato che nel caso in esame non sussistesse alcun aggancio sufficiente a fondare ex art. 413 c.p.c. la competenza territoriale del Tribunale adito, non essendo ravvisabili elementi da cui evincere che presso l'abitazione del lavoratore fosse stabilmente organizzata e svolta una porzione fondamentale dell'attività a quest'ultimo demandata, e ha rimesso la causa al Tribunale di Venezia, territorialmente competente.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa