lunedì, 23 giugno 2025 | 16:42

ARTIGIANATO VENETO: assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie

Aggiornata la modalità di richiesta da parte delle imprese artigiane venete della prestazione AIS per le causali ordinarie

ARTIGIANATO VENETO: assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie

Aggiornata la modalità di richiesta da parte delle imprese artigiane venete della prestazione AIS per le causali ordinarie

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) ha ufficializzato, mediante pubblicazione sul proprio sito, l’adozione delle nuove procedure per richiedere i trattamenti di integrazione salariale (AIS - ACIGS). Le novità entreranno in vigore con effetto dalle domande di trattamento protocollate nel portale informatico del Fondo (Sinaweb) a partire dal 1° luglio 2025.

L’aggiornamento interessa principalmente la prestazione dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS): è introdotta una diversificazione procedurale a seconda che il trattamento sia richiesto per le causali ordinarie (situazione temporanea di mercato, eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, situazioni climatiche rilevanti) o straordinarie (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà).

Le Parti Sociali del Veneto, a fronte delle novità FSBA, con l’Accordo Interconfederale del 13 giugno 2025 hanno aggiornato la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, per richiedere la prestazione dell’Assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie.

L’aggiornamento procedurale ha effetto con riguardo alle consultazioni sindacali attivate a partire dal 1° luglio 2025 e relative a domande protocollate sul portale Sinaweb dalla medesima data. L’accordo definisce anche la nuova modulistica utilizzabile dal 1° luglio.

Dal 1° luglio 2025 l’impresa che ravvisi la necessità di ricorrere alla prestazione AIS per causali ordinarie attiva la procedura di consultazione sindacale, inviando il modello FSBA - AIS causale ordinaria, in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) a dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le OO.SS. e all’A.A. scelta. L’invio dell’informativa a Confartigianato Impresa Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC: settore.lavoro@artigiani.vi.legalmail.it.

Nell’informativa andrà specificata la causale ordinaria di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la durata prevedibile dell’intervento (da una a tre mensilità; oppure non eccedente le tre mensilità) e la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente sottoscritto precedenti accordi di accesso ai trattamenti FSBA per la stessa impresa.

L’invio dell’informativa deve essere preventivo rispetto all’inizio del periodo di sospensione, così come la sottoscrizione del verbale di accordo. Inoltre, la data di sottoscrizione del verbale non può coincidere con la data di avvio della procedura.

La procedura di consultazione sindacale si conclude con il verbale di accordo sindacale, obbligatorio ai fini della richiesta di prestazione. Il verbale deve essere sottoscritto da datore di lavoro, da almeno una OO.SS. e da tutti i lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro. Ai fini della validità del verbale di sospensione la firma dell’OO.AA. è facoltativa. Al riguardo, si ricorda che Confartigianato Imprese Vicenza sottoscriverà i verbali di accordo, a richiesta, solo per le imprese associate, previa verifica del ricevimento dell’informativa inviata dall’impresa. Il verbale di accordo sindacale può essere sottoscritto per un periodo da una a tre mensilità. La data di fine periodo di sospensione deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza.

La domanda va caricata e protocollata sul portale Sinaweb entro il giorno antecedente quello di inizio della sospensione indicato nel verbale di accordo. In caso di protocollazione tardiva della domanda, la prestazione decorre dal giorno successivo alla data di protocollo. Per ogni domanda va richiesto e abbinato un ticket INPS. Non è possibile utilizzare uno stesso ticket per più domande.

Alla domanda andranno allegati i dati economici o la relazione tecnica richiesti dal Fondo a supporto/descrizione della causale ordinaria di ricorso alla prestazione, la carta di identità del legale rappresentante in corso di validità e la comunicazione di avvio procedura con la prova dell’avvenuto avvio alle OO.SS. e all’Associazione datoriale.

Resta confermato il termine del giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione per rendicontare le assenze sul portale Sinaweb.

Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici rilevanti l’attivazione della procedura di consultazione sindacale e la protocollazione della domanda nel portale Sinaweb non sono preventive rispetto all’evento climatico. L’impresa trasmetterà (con modalità tracciabile) alle OO.SS. e all’Associazione artigiana provinciale prescelta l’informativa di cui all’allegato 3 dell’A.I. regionale, completa di tutte le informazioni richieste. Tale informativa, unitamente alle prove di invio alle OO.SS. e O.A., dovrà essere allegata alla domanda nel portale Sinaweb (sostituisce il verbale di accordo) con la dichiarazione dell’autorità competente attestante l’evento meteo. Come sopra scritto, la domanda AIS eventi climatici va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

I lavoratori devono soddisfare il requisito soggettivo dell’anzianità aziendale di almeno 30 giorni effettivi di impiego (calcolati secondo i criteri INPS per i trattamenti CIGO/FIS) alla data di inizio del periodo di sospensione dichiarata nel verbale di accordo.

I lavoratori che non soddisfano tale requisito saranno gestiti con una procedura separata una volta maturata l’anzianità aziendale richiesta, ivi compresa una domanda separata sul portale Sinaweb, la quale dovrà avere un ticket INPS ad hoc, diverso da quello utilizzato per la domanda principale (per questi lavoratori il ticket diverso andrà riportato anche nell’UNIEMENS).

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale