lunedì, 23 giugno 2025 | 12:36

Corresponsione quattordicesima per il 2025

Con la mensilità di luglio 2025 l'Inps eroga la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima (INPS – messaggio 20 giugno 2025 n. 1966)

Corresponsione quattordicesima per il 2025

Con la mensilità di luglio 2025 l'Inps eroga la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima (INPS – messaggio 20 giugno 2025 n. 1966)


Corresponsione d'ufficio e a domanda


La corresponsione della quattordicesima è effettuata d'ufficio, in via provvisoria, sulla base dei dati reddituali dell'anno 2021, per i soggetti per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili tali dati reddituali. A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2025.

Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata "RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA", accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale - almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o elDAS).

In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.



Requisiti reddituali


La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri previsti (art. 35, co. 9,  3DL0 dicembre 2008, n. 207, conv., con modif., dalla L 27 febbraio 2009 n. 14), e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo. In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all'anno precedente.

Per l'anno 2025, devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:

- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell'anno 2025 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);

- nel caso di concessione successiva alla prima:

- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2025;

- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2024.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2025 o 2024, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all'anno 2021.

In tale caso, il diritto alla prestazione sarà accertato successivamente sulla base dei redditi a consuntivo effettivamente posseduti dal beneficiario che saranno trasmessi dall'Agenzia delle Entrate.

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.

Pensioni gestite nei sistemi integrati

Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:

- della Gestione privata;

- ex ENPALS;

- della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;

- dei giornalisti gestione ex INPGI 1 liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1).

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2025 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2025, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

L'importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;

- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;

- pensioni ex SPORTASS.

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2025 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

La procedura "BOOKING OFFICE" consente l'erogazione della somma in argomento in modalità online.

Per l'anno 2025, la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 20 giugno 2025; la procedura è messa a disposizione anche per i titolari di pensioni ex INPGI (categorie: 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti, ai quali è corrisposta la quattordicesima.

Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2025 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2025, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI" sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

- soggetti ai quali è stata attribuita d'ufficio la quattordicesima;

- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;

- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del punto precedente, con l'indicazione della relativa motivazione.

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell'applicativo online entro il giorno 12 maggio 2024. In assenza di informazioni reddituali relative agli anni 2024 o 2023, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell'ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell'anno 2022.

Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione INPGI

La somma aggiuntiva viene corrisposta d'ufficio, in via provvisoria, sulla mensilità di luglio 2025 ai soggetti che alla data del 30 giugno 2025 hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni. Per la verifica dei limiti reddituali sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati o i redditi presenti nelle banche dati dell'INPS.

Scarto per irreperibilità

Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell'elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all'estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell'esistenza in vita svolte dalla medesima banca. Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l'attribuzione della somma aggiuntiva, deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità.

Comunicazioni ai pensionati

Il credito per la somma aggiuntiva per l'anno 2025 viene evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione.

Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:

- nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello "Obis/M");

- con apposita comunicazione nella sezione "MY INPS" dell'interessato e con invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;

- sul cedolino, con apposita annotazione;

- con invio di una notifica sull'app "IO".

di Francesca Esposito

Fonte normativa