Licenziamento per superamento del comporto: si applicano le previsioni del CCNL
Al lavoratore, successivamente allo spirare del periodo di comporto, non è concesso sottrarre a consuntivo i giorni di ferie non goduti (Tribunale Tempio Pausania - sentenza 3 giugno 2025 n. 283, sez. lav.)
Licenziamento per superamento del comporto: si applicano le previsioni del CCNL
Al lavoratore, successivamente allo spirare del periodo di comporto, non è concesso sottrarre a consuntivo i giorni di ferie non goduti (Tribunale Tempio Pausania - sentenza 3 giugno 2025 n. 283, sez. lav.)
Una lavoratrice, con qualifica di infermiera, impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole dall’azienda di cui era dipendente, dopo che, nell’arco di un quadriennio, aveva maturato un numero totale di giorni di assenza pari a 556, superiore rispetto al massimo consentito dal CCNL di categoria, pari a 540 giorni.
La lavoratrice, in particolare, deduceva che non dovessero essere computati i sessanta giorni di ricovero ospedaliero a cui era stata costretta a seguito di due operazioni subite al piede.
Inoltre la stessa sosteneva che, prima dello spirare del periodo di comporto, avrebbe dovuto beneficiare della conversione del titolo dell'assenza da assenza per malattia ad assenza per ferie.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, osservando che, in assenza di una specifica previsione contenuta nel CCNL, non potesse concludersi per l’ esclusione dei giorni di ricovero ospedaliero dal computo del periodo di comporto, atteso che il CCNL prevedeva che il periodo di ricovero non andasse ricompreso nel computo del comporto solo in caso di patologie gravi, richiedenti terapie salvavita (quali, per esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili). Di contro, le operazioni al piede subite dalla lavoratrice non potevano essere qualificate in termini di terapie salvavita, con la conseguenza che i predetti giorni di ricovero, in assenza di diversa previsione contrattuale, dovevano essere computati ai fini del superamento del periodo di comporto.
Il Collegio ha, inoltre, chiarito che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive, in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro. Tale obbligo del datore di lavoro, però, non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore, pur potendo, non abbia richiesto di fruire delle ferie residue nel momento in cui era in malattia allo scopo di sospendere il comporto. Non può ammettersi, infatti, che al lavoratore, successivamente allo spirare del periodo di comporto, sia concesso di sottrarre a consuntivo i giorni di ferie non goduti.
Ebbene, nel caso di specie, la lavoratrice non aveva richiesto di poter fruire delle ferie residue nel periodo immediatamente antecedente allo spirare del periodo di comporto, con conseguente legittimità del licenziamento intimato, non sussistendo, peraltro, alcun un obbligo di preavviso in capo a parte datoriale circa il decorso del comporto.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa