lunedì, 23 giugno 2025 | 10:48

Domicilio digitale degli amministratori: nessuna scadenza al 30 giugno 2025 per le società già iscritte

Con un comunicato diffuso a tutte le Camere di Commercio di Napoli, Unioncamere chiarisce un punto importante sull’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Domicilio digitale degli amministratori: nessuna scadenza al 30 giugno 2025 per le società già iscritte

Con un comunicato diffuso a tutte le Camere di Commercio di Napoli, Unioncamere chiarisce un punto importante sull’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.


A partire dal 1° gennaio 2025, l’art. 1, co. 860, L 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha esteso anche agli amministratori e liquidatori delle società l’obbligo di iscrizione del domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali. Il riferimento normativo è l’art. 5, co. 1, DL 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato.

Tuttavia, si precisa che non esiste alcuna scadenza fissata al 30 giugno 2025, né sanzioni amministrative per gli amministratori di società già iscritte al 1° gennaio 2025 che non provvedano entro tale data. La norma, infatti, non prevede alcun termine specifico per l’adempimento.

Obblighi effettivi

L’obbligo di comunicare il domicilio digitale è effettivo nei seguenti casi:

- costituzione di nuove società (di capitali, di persone, cooperative, consortili);

- nomina, conferma o modifica di amministratori o liquidatori di società già iscritte.

In tali casi, l’omessa comunicazione comporta la sospensione della pratica da parte del Registro delle Imprese e, in caso di mancata regolarizzazione, il rifiuto dell’iscrizione (artt. 11 e 13 del DPR 581/1995).

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti all’adempimento gli amministratori e i liquidatori di:

- società di capitali, cooperative, consortili;

- società di persone.

Sono esclusi dall’obbligo:

- amministratori di società semplici non imprenditoriali;

- soggetti che amministrano consorzi, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL, persone giuridiche private;

- preposti a sedi secondarie di società estere.

Modalità operative

Il domicilio digitale può coincidere con quello della società, purché intestato personalmente all’amministratore e non ad altra società.

Se l’amministratore è una persona giuridica, deve essere indicata la PEC di tale ente.

La comunicazione può essere firmata digitalmente dall’amministratore stesso, da un notaio o da un commercialista incaricato.

In caso di CDA o pluralità di amministratori, ogni soggetto deve comunicare autonomamente il proprio domicilio digitale; è ammesso che uno solo firmi la domanda, allegando i moduli MO-DA15 firmati digitalmente dagli altri.

Costi

La comunicazione del domicilio digitale (non connessa ad altre variazioni) è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

In caso di comunicazione che comporti variazione dati, sono dovuti 30 euro di diritto e l’imposta di bollo.

Strumenti disponibili

La comunicazione può essere predisposta tramite l’ambiente DIRE o altre soluzioni software compatibili con la modulistica ministeriale.

di Anna Russo