venerdì, 20 giugno 2025 | 10:44

Sismabonus acquisti: niente detrazione per l’acquirente se il pagamento è effettuato dai genitori

In materia di sismabonus acquisti,  non è possibile beneficiare della detrazione se la spesa per l’acquisto dell’immobile antisismico è sostenuta da soggetti diversi dall’acquirente, anche nel caso di liberalità indiretta, come una donazione dei genitori (AdE - risposta 19 giugno 2025, n. 165)

Sismabonus acquisti: niente detrazione per l’acquirente se il pagamento è effettuato dai genitori

In materia di sismabonus acquisti,  non è possibile beneficiare della detrazione se la spesa per l’acquisto dell’immobile antisismico è sostenuta da soggetti diversi dall’acquirente, anche nel caso di liberalità indiretta, come una donazione dei genitori (AdE - risposta 19 giugno 2025, n. 165)

Il caso

L’Istante è acquirente di due immobili classificati A/2, derivanti da demolizione e ricostruzione da parte di un’impresa edile, con miglioramento di due classi sismiche. L’acquisto è avvenuto entro 18 mesi dal collaudo statico e prima della scadenza dell’agevolazione.

Il corrispettivo è stato pagato integralmente dai genitori dell’Istante tramite:

- assegni circolari e bonifici bancari “parlanti” per interventi antisismici,

- utilizzando un conto corrente intestato solo ai genitori,

- con indicazione del codice fiscale dell’Istante quale beneficiario della detrazione.

La contribuente chiede se possa comunque beneficiare della detrazione o optare per la cessione del credito, pur non avendo sostenuto direttamente la spesa.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la disciplina del sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, DL 04 giugno 2013, n. 63), che riconosce la detrazione fiscale del 75% o 85% del prezzo d’acquisto – entro un tetto massimo di 96.000 euro per unità – a chi acquista immobili antisismici in zone sismiche 1, 2 e 3, a condizione che:

- l’intervento sia eseguito da imprese di costruzione con successiva alienazione entro 30 mesi;

- l’acquirente sostenga effettivamente la spesa.

Richiamando anche precedenti chiarimenti (risposta 28 giugno 2022, n. 351, circolare 26 giugno 2023, n. 17/E), l’Agenzia ribadisce che:

- la detrazione spetta solo se l’acquirente è anche colui che ha sostenuto la spesa, non è sufficiente l’indicazione del codice fiscale sul bonifico se il denaro non proviene dal suo patrimonio o da un conto a lui intestato;

- in caso di pagamento effettuato da terzi (es. genitori) anche per donazione indiretta, il diritto alla detrazione non matura per l’acquirente.


Nel caso esaminato, l’Agenzia nega l’accesso al sismabonus acquisti, pur essendo l’Istante l’acquirente e intestatario dell’immobile, perché la spesa è stata integralmente sostenuta dai genitori.

di Anna Russo

Fonte normativa

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