CNDCEC: procedura di cancellazione per morosità di un iscritto all'albo
Forniti i chiarimenti sulla cancellazione per morosità di un iscritto a carico del quale sia attualmente in corso un altro procedimento disciplinare per morosità della annualità successiva (CNDCEC - PO 17 giugno 2025 n. 44)
CNDCEC: procedura di cancellazione per morosità di un iscritto all'albo
Forniti i chiarimenti sulla cancellazione per morosità di un iscritto a carico del quale sia attualmente in corso un altro procedimento disciplinare per morosità della annualità successiva (CNDCEC - PO 17 giugno 2025 n. 44)
Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile (art. 36, co. 1 lett. c), dlgs 28 giugno 2005 n. 139, art. 7, co. 3, Regolamento per la riscossione dei contributi).
Con riferimento alla domanda se sia possibile procedere alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto dall'albo, si fa presente che l'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005 non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poichè il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.
Tuttavia, nel caso in cui il procedimento disciplinare in capo all'iscritto si sia concluso con un provvedimento di sospensione per morosità ed a questo faccia seguito un ulteriore provvedimento di sospensione per morosità, atteso che l'effetto finale della procedura è la cancellazione dell'iscritto moroso, si ritiene che quest'ultima possa essere avviata nei confronti del professionista una volta decorso l'anno dalla notifica del secondo provvedimento di sospensione per morosità e trascorsi invano gli ulteriori 60 giorni concessi all'iscritto per sanare la pregressa morosità, fermo restando sempre l'obbligo di recupero delle somme dovute in capo al Consiglio dell'Ordine.
Nel provvedimento di cancellazione, pertanto, si dovrà fare riferimento ai precedenti provvedimenti di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria che, pur intervenendo la cancellazione dall'albo, rimarrà immutato il diritto dell'Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui il professionista era iscritto all'albo.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa