Servizi museali di accoglienza e vigilanza
Forniti chiarimenti sulla possibilità di applicare l’esenzione IVA ai servizi museali di supporto alla vigilanza e di accoglienza al pubblico (AdE - risposta 18 giugno 2025, n. 161)
Servizi museali di accoglienza e vigilanza
Forniti chiarimenti sulla possibilità di applicare l’esenzione IVA ai servizi museali di supporto alla vigilanza e di accoglienza al pubblico (AdE - risposta 18 giugno 2025, n. 161)
L’istanza di interpello è stata presentata da un complesso monumentale, riconosciuto come museo autonomo di rilevanza internazionale, intenzionato ad appaltare servizi museali di supporto, tra cui accoglienza, custodia e vigilanza, escludendo esplicitamente i servizi di biglietteria.
L’ente richiedente riteneva che tali servizi rientrassero tra quelli esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 22), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’esenzione per «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili» e per «quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili».
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo il principio generale per cui le esenzioni IVA, costituendo una deroga alla regola della tassazione, vanno interpretate restrittivamente. Ha poi ricostruito il quadro normativo e di prassi, richiamando anche l'art. 132 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Secondo l’Agenzia, l’esenzione può applicarsi non solo alla mera visita dei luoghi culturali, ma anche a prestazioni strettamente connesse a essa, come l’uso di audioguide o l’accompagnamento, purché siano funzionali alla fruizione culturale. Tuttavia, quando si tratta di servizi autonomi, generici o riferibili all’organizzazione e gestione ordinaria del sito (come la vigilanza passiva, l’assistenza logistica, la regolazione dei flussi, la sorveglianza degli spazi e il presidio in caso di eventi), questi esulano dall’ambito dell’esenzione.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni descritte — sebbene riferite al contesto museale — non siano strettamente connesse alla visita in sé e siano invece assimilabili a servizi generici di gestione del sito. Poiché il contratto previsto prevede un unico corrispettivo per un insieme variegato di prestazioni, queste non possono beneficiare dell’esenzione, ma devono essere soggette ad IVA secondo l’aliquota ordinaria.
In conclusione, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità dell’art. 10, co. 1, n. 22), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ritenendo che le prestazioni oggetto dell’appalto non siano direttamente e necessariamente inerenti alla visita museale, ma piuttosto all’organizzazione funzionale e ordinaria del Complesso Monumentale.
di Anna Russo
Fonte normativa
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