giovedì, 19 giugno 2025 | 11:33

Riammissione alla Rottamazione quater: le risposte dell'Ente di Riscossione

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione con le Faq del 17 giugno 2025 risponde ai quesiti sulla riammissione alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 15/2025

Riammissione alla Rottamazione quater: le risposte dell'Ente di Riscossione

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione con le Faq del 17 giugno 2025 risponde ai quesiti sulla riammissione alla definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 15/2025

Di seguito sono indicati i quesiti posti all'Ente con le rispettive risposte.

Quali debiti rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”)?

Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” solo se:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;

- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”?

Agenzia delle entrate-Riscossione invia entro il 30 giugno 2025, tramite pec o raccomandata, la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:

- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”);

- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione:

- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

- fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

- i moduli di pagamento precompilati;

- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Il prospetto di sintesi di quanto dovuto riporta esclusivamente gli importi per i quali ricorrono le condizioni previste per la riammissione alla Definizione agevolata. Non sono quindi ricompresi gli importi che non rientrano in tali condizioni.

Una copia della “Comunicazione”, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nella sezione Documenti della Definizione agevolata in area riservata.

Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto a titolo di riammissione alla “Rottamazione-quater”?

In base alla preferenza espressa nella domanda di riammissione, il contribuente dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto:

- in rata unica, entro il 31 luglio 2025 oppure

- fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di riammissione alla “Rottamazione-quater” sono applicati, anche per la prima o unica rata, gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Come posso pagare le somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione- quater”?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- Sito istituzionale;

- App EquiClick;

Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

- sportelli bancari;

- uffici postali;

- home banking;

- ricevitorie e tabaccai;

- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

- Postamat;

- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.

Inoltre, nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, è disponibile il servizio di domiciliazione bancaria che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.

Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Nella nuova “Comunicazione delle somme dovute” si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione-quater”?

Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di riammissione alla Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Si rammenta, infatti, che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Cosa succede se, per i debiti indicati nella domanda di riammissione, ho già rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla “Rottamazione-quater”?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla “Rottamazione- quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

Cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48?-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

  • Agenzia delle Entrate - Riscossione

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