Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: inefficace se manca la convalida
In materia di risoluzione consensuale, conclusa dalle parti in modo espresso o per facta concludentia, la mancata convalida pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15006, sez. lav.)
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: inefficace se manca la convalida
In materia di risoluzione consensuale, conclusa dalle parti in modo espresso o per facta concludentia, la mancata convalida pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza (Cassazione - ordinanza 04 giugno 2025 n. 15006, sez. lav.)
La Corte di appello di Venezia respingeva la domanda di una giornalista, volta ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro con la società precedente datrice di lavoro, per la quale lavorava come giornalista televisiva, anche successivamente alla data in cui aveva iniziato un rapporto lavorativo con altro datore.
Secondo la Corte territoriale il quadro probatorio raccolto aveva fornito molteplici e concordanti elementi per ritenere che le parti avessero risolto, per facta concludentia, il rapporto di lavoro tra loro intercorso, tenuto conto della durata del comportamento omissivo della lavoratrice nell'impugnare la risoluzione del contratto e la convergenza degli altri elementi formali, quali la comunicazione all'INPGI dell'inizio del rapporto di lavoro con il nuovo datore; a tanto si aggiungevano ulteriori elementi che deponevano per l'avvicendamento, e non per la sovrapposizione, dei due rapporti di lavoro instaurati dalla lavoratrice.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice, lamentando, tra i motivi, che la Corte avesse trascurato che la risoluzione consensuale doveva reputarsi sospensivamente condizionata al procedimento di convalida, e, dunque, in mancanza di convalida risultava inefficace.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ricordando che l'art. 4, commi 17-22, della legge n. 92 del 2012 ha introdotto specifiche formalità per l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del contratto di lavoro, in particolare, prevedendo che tale efficacia sia sospensivamente condizionata alla convalida da effettuarsi in determinate sedi ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del datore di lavoro; la risoluzione del contratto di lavoro è, dunque, sottoposta alla "efficacia sospensiva" della conferma da parte della lavoratrice/lavoratore.
A riguardo il Collegio ha precisato che, se il comma 22 dell’art. 4 ricollega alla mancata adozione delle modalità descritte la definitiva perdita di efficacia delle "dimissioni" (e solamente di quelle), il chiaro tenore dei commi precedenti consente di ritenere che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, conclusa dalle parti in modo espresso o per facta concludentia, che sia priva dei momenti di conferma descritti dalla disposizione normativa determina una inefficacia provvisoria che sospende gli effetti propri del contratto estintivo. In attesa che l'accordo estintivo diventi efficace, e che le parti realizzino il programma negoziale delineato nell'accordo (estintivo) tra loro concluso, il rapporto di lavoro è collocato in quiescenza.
Sulla base di tali presupposti i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'art. 4, commi 17-22, ha introdotto una condizione sospensiva di efficacia dell’accordo estintivo concluso (espressamente o per facta concludentia) tra le parti, con la conseguenza che la mancata osservanza delle modalità di conferma ivi descritte pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa