Entrate: aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari
Gli integratori alimentari di per sé non beneficiano dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA (AdE - risposta 18 giugno 2025 n. 158)
Entrate: aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari
Gli integratori alimentari di per sé non beneficiano dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA (AdE - risposta 18 giugno 2025 n. 158)
Una società dichiara di commercializzare bevande (acque) addizionate di specifici minerali in concentrato liquido e integratori alimentari a base di minerali in concentrato liquido, non destinati al consumo immediato, ma da diluire prima del consumo. In particolare, l'Istante chiede conferma della possibilità di applicare l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento alle seguenti bevande:
- a base di magnesio, zinco e iodio in concentrato liquido;
- a base di potassio, magnesio e zinco in concentrato liquido;
- a base di zinco, selenio e iodio in concentrato liquido;
- a base di potassio, calcio e manganese in concentrato liquido;
- bevanda (acqua) addizionata di iodio in concentrato liquido;
- bevanda (acqua) addizionata di magnesio in concentrato liquido;
- bevanda (acqua) addizionata di potassio in concentrato liquido;
- bevanda (acqua) addizionata di selenio in concentrato liquido;
- bevanda (acqua) addizionata di calcio in concentrato liquido;
- bevanda (acqua) addizionata di zinco in concentrato liquido.
L'Agenzia delle entrate ha più volte chiarito che i cd. ''integratori alimentari” di per sé non beneficiano dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. Inoltre, ricorda che numerosi documenti di prassi (risoluzioni n. 290/E del 2008 e n. 383/E del 2008, nonché le risposte nn. 8, 12 e 365 del 2019, nn. 269 e 270 del 2020, nn. 332 e 382 del 2021, nn. 121 e 563 del 2022 e n. 337 del 2023) chiariscono che agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10% quando, sulla base del parere reso da ADM, è possibile classificarli nell'ambito della voce 21.06 (in particolare 21.06.90 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove") e quindi ricondurli al numero 80 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA. Il suddetto codice NC 21.06 corrisponde infatti alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
Sulla base di quanto dichiarato dalla società e dell'istruttoria svolta anche attraverso i propri laboratori chimici, l'ADM ritiene che tutti i prodotti esaminati, oggetto del presente interpello, abbiano le caratteristiche delle preparazioni alimentari e possano essere classificati al Codice NC 2106 90 92 "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né zuccheri o amidi in percentuali rilevanti". A sostegno di tale classificazione, l'ADM riporta la nota complementare n. 5 al Capitolo 21 e la nota esplicativa al sistema armonizzato, voce 2106, che indicano come integratori alimentari basati su minerali, vitamine e simili, privi di effetto terapeutico specifico, rientrino nella voce 21.06. Analogamente, le preparazioni toniche da diluire prima del consumo sono escluse dal capitolo 22 e ricomprese sotto questa classificazione.
Alla luce delle considerazioni svolte dall'ADM nei relativi pareri di classificazione, si ritiene che alle cessioni dei prodotti oggetto del presente interpello possa essere applicata l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento