Esenzione IVA per corsi di supervisione degli assistenti sociali
Forniti chiarimenti sulla possibilità di applicare il regime di esenzione IVA, previsto dall’art. 14, co. 10, L n. 537/1993, ai corrispettivi versati da un ente pubblico per un servizio di supervisione del personale dei servizi sociali (AdE - risposta 17 giugno 2025, n. 157)
Esenzione IVA per corsi di supervisione degli assistenti sociali
Forniti chiarimenti sulla possibilità di applicare il regime di esenzione IVA, previsto dall’art. 14, co. 10, L n. 537/1993, ai corrispettivi versati da un ente pubblico per un servizio di supervisione del personale dei servizi sociali (AdE - risposta 17 giugno 2025, n. 157)
Il chiarimento nasce da un’istanza di interpello relativa a progetti finanziati con risorse del PNRR per rafforzare il benessere professionale e prevenire il burnout degli operatori sociali. Il nodo centrale della questione riguarda la riconducibilità della “supervisione professionale” all’interno delle attività formative esenti da IVA.
Nello specifico, un ente pubblico ha chiesto se i corrispettivi pagati per l’affidamento, tramite appalto, del servizio di supervisione del proprio personale dei servizi sociali potessero beneficiare dell’esenzione IVA prevista per i corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
Il servizio rientrava nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 – e prevedeva percorsi di supervisione (individuale, di gruppo e organizzativa) rivolti agli assistenti sociali, con l'obiettivo di migliorarne la competenza professionale e il benessere lavorativo.
L’ente riteneva che la supervisione potesse essere considerata una forma di formazione continua, come anche indicato dallo “Strumento di accompagnamento al LEPS Supervisione”, elaborato dal Ministero del Lavoro, e chiedeva quindi di applicare il regime di esenzione previsto dall’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha ribadito che l’esenzione si applica ai corrispettivi versati dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione del personale, affidati a soggetti terzi, a condizione che:
- le attività siano qualificabili come corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione;
- siano destinate al personale dipendente;
- siano effettivamente accreditate come corsi di formazione;
- siano riconosciuti crediti formativi per la partecipazione.
Nel caso specifico, tuttavia, l’Agenzia ha rilevato che:
- il progetto di supervisione non risulta formalmente accreditato come corso di formazione;
- non è previsto rilascio effettivo di crediti formativi al momento dell’interpello;
- manca la convenzione con l’Ordine professionale necessaria per il riconoscimento formativo.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi escluso la possibilità di applicare l’esenzione IVA, non ritenendo soddisfatti i requisiti sostanziali per rientrare nella norma agevolativa. Ha tuttavia lasciato intendere che, qualora in futuro l’attività fosse accreditata come corso di formazione e comportasse il rilascio di crediti formativi, l’esenzione potrebbe applicarsi.
di Anna Russo
Fonte normativa