Lettera di licenziamento recapitata al domicilio del lavoratore e presunzione di conoscibilità
Nel caso in cui la lettera di licenziamento sia pervenuta all'indirizzo del lavoratore, quest’ultimo può dimostrare di non averne avuto notizia solo quando ricorrono fatti oggettivi ed incolpevoli e non circostanze attinenti alle condizioni soggettive del ricevente (Cassazione - ordinanza 15 giugno 2025 n. 15987, sez. lav.)
Lettera di licenziamento recapitata al domicilio del lavoratore e presunzione di conoscibilità
Nel caso in cui la lettera di licenziamento sia pervenuta all'indirizzo del lavoratore, quest’ultimo può dimostrare di non averne avuto notizia solo quando ricorrono fatti oggettivi ed incolpevoli e non circostanze attinenti alle condizioni soggettive del ricevente (Cassazione - ordinanza 15 giugno 2025 n. 15987, sez. lav.)
La Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile, per intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento, il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti del Comune datore di lavoro, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro.
La Corte territoriale riteneva il dipendente decaduto dall'impugnazione del licenziamento, alla luce della presunzione di conoscibilità dell'atto recettizio, operante nel momento in cui questo perviene all'indirizzo del destinatario; nel caso di specie il fatto che il lavoratore non avesse avuto dalla madre convivente, che aveva ricevuto la lettera, la comunicazione del recapito della stessa non integrava quell'evento eccezionale ed estraneo alla volontà dell'interessato idoneo a consentire, se provato, il superamento della presunzione.
Ad avviso dei giudici di appello l'intento della madre convivente di proteggerlo da una comunicazione destabilizzante costituiva, unitamente alla pretesa volontà di riprendere il lavoro, un elemento elettivo rientrante nella sfera di controllo dello stesso dipendente; andava, inoltre, esclusa, l'incidenza del precario stato psicofisico del medesimo.
Per la cassazione di tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria, presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante l'atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
A riguardo il Collegio ha, altresì, ricordato che la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch'essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza in termini di conoscibilità dell'atto.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa