ARTIGIANATO: nuove procedure FSBA
Dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove procedure della cassa integrazione del Fondo nazionale FSBA
ARTIGIANATO: nuove procedure FSBA
Dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove procedure della cassa integrazione del Fondo nazionale FSBA
In particolare dal 1° luglio 2025 le nuove procedure del Fondo nazionale FSBA riguardano sia l’AIS che l’ACIGS.
Procedure AIS causali ordinarie
Per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore le causali di intervento per riduzione/sospensione sono:
1. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche rilevanti.
2. Situazioni temporanee di mercato.
Durata complessiva (indifferentemente per causali ordinarie e straordinarie):
i. 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.
L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale. La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità, in base alla scelta definita da ciascun EBR ovvero dalle Parti Sociali regionali:
i. attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto, salvo che l’impresa non abbia già anticipato l’importo ai lavoratori;
ii. direttamente alla lavoratrice o al lavoratore.
Procedure AIS causali straordinarie
Per le imprese fino a 15 dipendenti la durata complessiva (indifferentemente per causali ordinarie e straordinarie) è:
i. 26 settimane, pari a 130 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione. Il periodo richiesto viene interamente decurtato dal contatore a prescindere dall’effettivo utilizzo.
CAUSALE RIORGANIZZAZIONE
L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla prestazione per:
i causali riorganizzazione indicando le:
ii Cause della sospensione/riduzione orario.
iii Entità e durata prevedibile della sospensione.
iv Numero di lavoratori interessati.
Si richiede di prestare una particolare attenzione alla specificazione delle motivazioni concrete della, ricordando che la stessa deriva dalla contestuale presenza di:
a) Andamento dell’organico dell’anno precedente (ridimensionamento o stabilità)
b) Illustrazione del piano di riorganizzazione finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale, la cui attuazione il Fondo si riserva di verificare.
Pertanto non possono essere considerate come cause giustificatrici il termine del lavoro stagionale. Si segnala che in caso di rinnovata domanda, è necessario dare conto del mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati dalla domanda precedente.
CAUSALE CRISI AZIENDALE
L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla prestazione per:
i crisi aziendale
indicando le:
ii Cause della sospensione/riduzione orario.
iii Entità e durata prevedibile della sospensione.
iv Numero di lavoratori interessati.
Si richiede di prestare una particolare attenzione alla specificazione delle cause concrete della crisi, ricordando che la stessa deriva dalla contestuale presenza di:
a) Dati relativi a bilancio e fatturato negativi.
b) Andamento dell’organico dell’anno precedente (ridimensionamento o stabilità)
c) Illustrazione del piano di risanamento finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, la cui attuazione il Fondo si riserva di verificare.
Pertanto non possono essere considerate come cause giustificatrici della domanda il termine del lavoro stagionale. Si segnala che in caso di rinnovata domanda, è necessario dare conto del mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati dalla domanda precedente.
CAUSALE CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla prestazione per:
i Contratto di solidarietà
indicando le:
- Cause della sospensione/riduzione orario.
- Entità e durata prevedibile della sospensione.
- Numero di lavoratori interessati.
Si richiede di prestare una particolare attenzione alla specificazione delle cause concrete della crisi, ricordando che la stessa deriva dalla contestuale presenza di:
a) Andamento dell’organico dell’anno precedente (ridimensionamento o stabilità)
b) Illustrazione del piano di risanamento finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, la cui attuazione il Fondo si riserva di verificare.
Pertanto non possono essere considerate come cause giustificatrici della domanda il termine del lavoro stagionale.
Si segnala che in caso di rinnovata domanda, è necessario dare conto del mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati dalla domanda precedente.
Le procedure ACIGS si applicano alle imprese con più di 15 dipendenti e le durate sono:
1. Riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva (fino a un massimo di 24 mesi)
2. Crisi aziendale (fino a un massimo di 12 mesi)
3. Contratto di solidarietà sottoscritto all’esito di esame congiunto presso la Commissione Paritetica FSBA (fino a un massimo di 36 mesi)
CAUSALE RIORGANIZZAZIONE
1 L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla ACIGS per:
i causali riorganizzazione
indicando le:
ii Cause della sospensione/riduzione orario.
iii Entità e durata prevedibile della sospensione.
iv Numero di lavoratori interessati.
Si richiede di prestare una particolare attenzione alla specificazione delle motivazioni concrete della, ricordando che la stessa deriva dalla contestuale presenza i:
a) Andamento dell’organico dell’anno precedente (ridimensionamento o stabilità)
b) Illustrazione del piano di riorganizzazione finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale, la cui attuazione il Fondo si riserva di verificare.
Pertanto non possono essere considerate come cause giustificatrici dell’ACIGS il termine del lavoro stagionale e/o il mero esaurimento delle settimane di AIS.
Si segnala che in caso di rinnovata domanda, è necessario dare conto del mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati dalla domanda precedente.
CAUSALE CRISI AZIENDALE
L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla ACIGS per:
i crisi aziendale
indicando le:
ii Cause della sospensione/riduzione orario.
iii Entità e durata prevedibile della sospensione.
iv Numero di lavoratori interessati.
Si richiede di prestare una particolare attenzione alla specificazione delle cause concrete della crisi, ricordando che la stessa deriva dalla contestuale presenza di:
a) Dati relativi a bilancio e fatturato negativi.
b) Andamento dell’organico dell’anno precedente (ridimensionamento o stabilità)
c) Illustrazione del piano di risanamento finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, la cui attuazione il Fondo si riserva di verificare.
Pertanto non possono essere considerate come cause giustificatrici dell’ACIGS il termine del lavoro stagionale e/o il mero esaurimento delle settimane di AIS.
Si segnala che in caso di rinnovata domanda, è necessario dare conto del mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati dalla domanda precedente.
CAUSALE CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla ACIGS per
i Contratto di solidarietà
indicando le:
- Cause della sospensione/riduzione orario.
- Entità e durata prevedibile della sospensione.
- Numero di lavoratori interessati.
Si richiede di prestare una particolare attenzione alla specificazione delle cause concrete della crisi, ricordando che la stessa deriva dalla contestuale presenza di:
a) Andamento dell’organico dell’anno precedente (ridimensionamento o stabilità)
b) Illustrazione del piano di risanamento finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, la cui attuazione il Fondo si riserva di verificare.
Pertanto non possono essere considerate come cause giustificatrici dell’ACIGS il termine del lavoro stagionale e/o il mero esaurimento delle settimane di AIS.
Si segnala che in caso di rinnovata domanda, è necessario dare conto del mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati individuati dalla domanda precedente.
di Flavia Sansone